Buoni fruttiferi postali: info e prescrizione (ABF Collegio di Napoli n. 2550 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni sui buoni fruttiferi postali non impediscono il decorso della prescrizione del diritto al rimborso, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti. Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, inteso come possibilità legale di esercizio e non come impossibilità di fatto del titolare, salve le eccezioni di stretta interpretazione. Ai fini della competenza temporale dell’ABF rileva il momento del rifiuto del rimborso, non le date di emissione o di scadenza dei titoli.

Il Fatto

I ricorrenti, espletata senza esito la fase del reclamo, si rivolgono all’ABF deducendo di aver acquistato, tra il novembre 1998 e il febbraio 1999, sei buoni fruttiferi postali senza che fosse consegnato il relativo foglio informativo e senza che sui titoli fossero indicati i dati necessari a individuarne la scadenza e a maturare consapevolezza della possibile prescrizione. Chiedono pertanto il riconoscimento del diritto al rimborso.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza ratione temporis e per materia. Nel merito precisa che i titoli appartengono alle serie “CA” e “BA”, indica le rispettive scadenze e sostiene che la prescrizione si è compiuta prima del reclamo del 06.08.2025, con cui per la prima volta è stato chiesto il rimborso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla competenza per materia, richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 5676/2013, confermata dalla n. 4656/2022), secondo cui ai buoni fruttiferi postali va negata la qualifica di strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; indirizzo confermato dall’art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.

Sulla competenza temporale, il Collegio osserva che rileva il momento in cui è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione e di scadenza. Le nuove regole dettate dalle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 si limitano a restringere temporalmente la cognizione dell’Arbitro. Poiché il rimborso è stato negato a seguito del reclamo del 6.08.2025, la domanda rientra nel perimetro di competenza.

Nel merito, il Collegio accerta che il buono della serie “BA”, emesso il 10.04.1998 e scaduto il 10.04.2012 per la durata di quattordici anni, si è prescritto l’11.04.2022, mentre i buoni della serie “CA”, sottoscritti il 26.02.1999 e scaduti il 26.02.2009, si sono estinti per prescrizione il 27.02.2019. In entrambi i casi il rimborso è stato chiesto per la prima volta il 06.08.2025, quando il diritto era già estinto, senza prova di richieste anteriori.

Quanto agli obblighi informativi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 1714/2019, che esclude che la mancata consegna del foglio informativo impedisca la prescrizione. L’obbligo di consegna del foglio informativo analitico è stato introdotto con il D.M. 19 dicembre 2000 e non si applica ai buoni emessi in precedenza: non è dunque configurabile una domanda fondata sulla violazione di un obbligo non previsto da alcuna norma al momento dell’emissione.

Infine, il Collegio ribadisce che il termine prescrizionale decorre dalla possibilità legale di esercizio del diritto, non dall’impossibilità di fatto del titolare, e che le eccezioni a tale regola, di stretta applicazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, devono essere allegate e provate. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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