Efficacia temporanea e sindacato di legittimità sulle scelte di sviluppo territoriale (Cons. Stato n. 3384 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia temporalmente limitata e non costituisce un autovincolo indefettibile per l’amministrazione, che deve verificarne l’attualità alla luce delle modificazioni sopravvenute dell’antropizzazione del territorio. La mancata impugnazione del provvedimento con cui la Regione impone una nuova VIA o il ricorso al PAUR rende inammissibile la censura che pretenda di fondare sull’esito favorevole della precedente valutazione un obbligo dell’amministrazione di rinnovarlo. Il giudizio di compatibilità ambientale è espressione di discrezionalità e le valutazioni che ne stanno a base sono sindacabili solo per macroscopico errore di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà. La scelta di privilegiare lo sviluppo agricolo di pregio e turistico rispetto alla riattivazione di un’attività estrattiva incontra il limite del merito amministrativo e non è sostituibile in sede giurisdizionale.

Il Fatto

La società appellante acquistava nel 2017, nell’ambito di una procedura fallimentare, un’area già sede di cava di pietra calcarea attiva dagli anni Cinquanta, sita nel Comune di Panicale. L’autorizzazione all’attività estrattiva era stata rinnovata più volte; l’ultima determina comunale del 2003 ne fissava l’efficacia in sette anni, prorogabile una sola volta per due, e una successiva delibera di Giunta del 2009 stabiliva che l’escavazione non avrebbe potuto proseguire oltre il 4 giugno 2019 senza ulteriori proroghe.

Interpellata sulla procedura da seguire per il rinnovo, la Regione, con nota del 17 luglio 2018, rilevava che, essendo trascorsi oltre nove anni dall’ultima VIA, occorreva chiedere il rinnovo della verifica di assoggettabilità oppure avviare il procedimento per il PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. La società presentava istanza di PAUR; conclusasi la conferenza di servizi, la Regione esprimeva con determina n. 8167/2020 giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. Il TAR Umbria respingeva il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’appellante non ha impugnato la nota regionale del 17 luglio 2018, con la quale era stata imposta la rinnovazione della VIA o l’avvio del PAUR, proprio in considerazione delle possibili modifiche dell’antropizzazione della zona. Prospettando la necessità di una nuova valutazione, la Regione prospettava implicitamente anche il rischio di un esito negativo, connaturato alla rinnovazione del procedimento. Da qui l’inammissibilità della censura che pretende di attribuire alla VIA del 2009 natura di autovincolo.

Sul piano sostanziale la Corte condivide il ragionamento del TAR: l’efficacia temporanea dei provvedimenti di VIA, desumibile dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 7 del d.lgs. n. 104/2017, non è stata contestata in diritto dall’appellante, che neppure ha smentito il rilievo dell’assenza di realizzazione del progetto precedentemente autorizzato.

La verificazione disposta in appello ha confermato la sopravvenienza dell’ITI Trasimeno, l’esistenza di sei aree protette in un raggio di cinque chilometri, la vocazione agricola di qualità del territorio e la presenza di ventidue aziende agrituristiche. Tali circostanze sorreggono la scelta di indirizzare l’area verso la tutela del paesaggio e lo sviluppo turistico.

La Corte ribadisce che le valutazioni discrezionali sono sindacabili nei soli limiti del macroscopico errore di fatto e della manifesta illogicità. Non è dirimente la distanza della cava dalle strutture ricettive: ciò che rileva è il diverso modello di sviluppo socio-economico privilegiato dalle amministrazioni, non sostituibile in sede di legittimità. Le polveri e gli inquinanti prodotti dal traffico indotto possono peraltro raggiungere siti anche lontani. Quanto alle aree protette, la loro non immediata adiacenza al perimetro di cava non toglie ragionevolezza alla scelta.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese e suddivisione in parti uguali delle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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