Ottemperanza per Carta docente docenti precari: nomina commissario ad acta per inerzia del Ministero (TAR Lombardia n. 2315 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione ad adempiere entro un termine assegnato e nomina fin d’ora un Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, ricorrente in sede di ottemperanza, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione.
Stante l’inerzia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. In particolare, ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, dalla sua notifica, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha poi rilevato come l’Amministrazione non avesse fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, configurandosi pertanto un’inerzia che legittima l’accoglimento del ricorso.
Di conseguenza, il TAR ha condannato il Ministero a erogare alla docente l’importo dovuto entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, che provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni, solo qualora investito direttamente dal creditore.
La nomina anticipata del Commissario è finalizzata a garantire l’effettività della tutela, senza richiedere un nuovo passaggio processuale. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del funzionario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, con conseguente non spettanza di alcun compenso.
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Nota della Redazione
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