Nomina commissario ad acta per inerzia sulla Carta docente (TAR Lazio n. 7543 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può essere adito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, qualora l’Amministrazione sia rimasta inerte nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, costituisce titolo esecutivo idoneo ad azionare il giudizio di ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con facoltà di delega e senza compenso, decorso inutilmente il termine.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro la sentenza n. 5527/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla decisione. La docente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della sentenza anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata. Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, constatando che il titolo esecutivo era stato regolarmente azionato e notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto.

La circostanza dell’inottemperanza risultava per tabulas, essendo rimasta del tutto inerte l’Amministrazione intimata, la quale non aveva contestato il diritto azionato né allegato alcun impedimento all’adempimento. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha contestualmente nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere all’esecuzione entro i successivi 60 giorni, su richiesta della parte ricorrente, qualora l’Amministrazione resti inadempiente.

Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali profili di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *