Scadenza del permesso stagionale non osta alla conversione in lavoro subordinato (TAR Veneto n. 706 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce causa ostativa automatica alla conversione in permesso per lavoro subordinato. L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 riconosce al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato, la facoltà di chiedere la conversione del titolo, senza prevedere alcun termine decadenziale. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato prima della definizione del procedimento. Il diniego che reiteri le ragioni del precedente provvedimento, omettendo di esaminare la domanda di conversione già presentata e il rapporto di lavoro documentato, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. È invece inammissibile la domanda di condanna al rilascio del titolo, non sussistendo un diritto soggettivo né un potere vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato regolarmente in Italia nel dicembre 2023 con visto per lavoro stagionale. Nel luglio 2024 ha sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e ha spedito il kit postale per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La convocazione in Questura è giunta solo nel febbraio 2025, quando l’Amministrazione gli ha preannunciato il rigetto dell’istanza, invitandolo a presentare domanda di conversione.

Dopo aver riscontrato il preavviso e aver presentato l’istanza di conversione nel luglio 2025, il ricorrente ha visto rigettare il permesso stagionale con provvedimento di luglio 2025, impugnato con il primo ricorso. La Questura ha poi confermato il diniego con provvedimento dell’ottobre 2025, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda di riesame. Da qui il secondo ricorso, con richiesta di condanna al rilascio di un valido titolo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha dichiarato inammissibile il deposito documentale dell’Amministrazione per tardività ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Il primo ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento impugnato integralmente sostituito da quello di ottobre 2025.

Nel merito, il TAR ha ritenuto parzialmente fondato il secondo ricorso. La conferma del diniego si fondava sul superamento del periodo massimo di soggiorno di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e sulla ritenuta tardività della domanda di conversione. Tale impostazione contrasta con l’art. 24, comma 10, che riconosce al lavoratore stagionale la facoltà di conversione, e con l’art. 5, comma 5, che impone di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la scadenza del permesso stagionale non è automaticamente ostativa alla conversione, non essendo previsto alcun termine decadenziale dalla norma (Cons. Stato, Sez. III, n. 4168/2016 e n. 7995/2022). Non è quindi il formale superamento della validità del titolo a impedire la conversione, laddove sia dimostrata la sussistenza dei presupposti sostanziali, come l’offerta di un contratto che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023).

Dagli atti risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa per oltre tre mesi, ha presentato la domanda di conversione e ha documentato il rapporto di lavoro subordinato. L’Amministrazione si è limitata a reiterare le precedenti motivazioni, senza effettiva valutazione: il provvedimento è quindi illegittimo per violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e motivazione.

È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio del permesso, qualificata come azione di adempimento ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., ammessa solo in limiti rigorosi. Non sussistendo un diritto soggettivo né un potere vincolato, ma solo un interesse legittimo pretensivo rispetto a un potere discrezionale, la pretesa è inammissibile, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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