Estinzione del processo contabile per mancata notifica del ricorso all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 219 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni liberi antecedenti l’udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont. L’inosservanza di tale onere processuale, non sanata dalla costituzione dell’ente previdenziale né dal riconoscimento in via amministrativa della pretesa, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont., con pronuncia rilevabile anche d’ufficio. Il giudice contabile non può esaminare il merito della domanda, poiché il difetto della prova della notifica preclude la stessa instaurazione del contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare posto in congedo, ha adito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. La pretesa era fondata sull’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.

In corso di giudizio il difensore ha rappresentato che l’INPS aveva riconosciuto in via amministrativa la domanda al militare. Per questa ragione la parte non ha provveduto alla notifica all’ente previdenziale del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. L’INPS non si è costituito in giudizio. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico contabile ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito, assorbente rispetto a ogni profilo di merito. Il ricorrente non ha osservato quanto prescritto dall’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., che impone di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente la data dell’udienza.

La norma processuale richiama con chiarezza un termine perentorio, la cui inosservanza non ammette equipollenze. Il deposito delle prove di notifica non è un adempimento meramente formale, ma costituisce il presupposto per la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale, titolare dell’interesse contrapposto alla pretesa pensionistica.

La circostanza che l’INPS abbia riconosciuto in via amministrativa la domanda non sana il vizio processuale. Il riconoscimento in sede amministrativa non sostituisce la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, né esonera il ricorrente dall’onere probatorio che il codice di giustizia contabile pone a suo carico. La mancata costituzione dell’ente non equivale a rinuncia al contraddittorio, poiché il termine opera sul piano oggettivo dell’instaurazione del giudizio.

Il difetto della prova della notifica preclude pertanto al giudice l’esame del merito e impone la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont. Il giudice ha altresì escluso la condanna alle spese di giudizio, non risultando i presupposti del relativo regolamento.

La decisione è stata assunta in composizione monocratica e definisce il giudizio con la sola pronuncia sull’estinzione, senza alcuna statuizione sul diritto sostanziale vantato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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