Vincoli storico e boschivo del PRG illegittimi per difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 2001 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza della pubblica amministrazione all’ordinanza istruttoria con cui il giudice amministrativo le ha chiesto chiarimenti sui fatti di causa integra un comportamento omissivo ingiustificato, dal quale il Collegio può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., in analogia con l’art. 116, comma 2, c.p.c. Nel processo amministrativo l’ordine istruttorio è impartito alla p.a. non come parte, ma come Autorità pubblica, titolare del dovere di collaborare all’accertamento della verità dei fatti. Il vincolo storico apposto dal PRG è illegittimo per difetto dei presupposti quando l’inserimento dell’immobile tra i beni di pregio non trova riscontro nel censimento e nel corredo fotografico richiamati dal Piano. Parimenti illegittimo è il vincolo boschivo che non tenga conto della radura e della superficie minima di 10.000 mq prevista dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/1996, dovendo l’amministrazione svolgere verifiche aggiornate e puntuali sui luoghi.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile e dei terreni circostanti in Ragalna, acquistati quando erano presenti tre manufatti obsoleti. Tra il 2008 e il 2012 ha ottenuto concessioni edilizie e autorizzazioni paesaggistiche per ristrutturazione, accorpamento e ampliamento del compendio. Con la delibera n. 10 del 25 giugno 2023 il Consiglio comunale ha reso efficace il nuovo PRG, qualificando il fabbricato principale come “edificio storico” e sottoponendo a vincolo boschivo circa 5.000 mq di terreni a nord.
La ricorrente ha impugnato la delibera lamentando errore di fatto e difetto dei presupposti, per essere il censimento del 1991 e il corredo fotografico del 2003 anteriori alle trasformazioni autorizzate dal Comune stesso. Ha inoltre contestato la discrasia tra lo stato dei luoghi e il vincolo boschivo, per la presenza di una radura che, sottratta alla superficie, avrebbe ridotto il bosco sotto la soglia dei 10.000 mq. Il Comune non si è costituito; l’Assessorato regionale si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima chiesto al Comune, con l’ordinanza n. 659/2025, di indicare quale documentazione fotografica del 2003 fosse riferibile all’immobile e in quale punto del censimento del 1991 risultasse il suo inserimento, nonché di comprovare l’estensione dell’area boscata e della radura. L’Amministrazione è rimasta silente, nonostante l’espresso riferimento all’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la citata disposizione, che si inserisce nel principio dispositivo con metodo acquisitivo proprio del giudizio amministrativo di legittimità. Alla p.a. è riconosciuta ampia facoltà di scegliere la propria strategia difensiva, ma grava su di essa un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori, impartiti in veste di Autorità pubblica. La mancata ottemperanza consente di desumere argomenti di prova, in analogia con l’art. 116, comma 2, c.p.c., richiamando il Collegio T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 11 novembre 2019, n. 5319.
Nel caso concreto, l’inserimento dell’immobile tra gli edifici di particolare rilievo storico non risulta né dal censimento del 1991 né dal corredo fotografico del 2003. Solo l’Amministrazione avrebbe potuto spiegare le ragioni dell’inserimento, non desumibili dagli atti richiamati dal Piano. Ne deriva il difetto dei presupposti per il vincolo storico.
Identica sorte per il vincolo boschivo, in ragione del mancato riscontro all’ordinanza e della relazione tecnica che ha documentato la presenza di una radura di almeno 2.000 mq, non computabile ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 34/2018. Sottratta la radura, l’estensione scende sotto i 10.000 mq richiesti dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/1996. Il Collegio richiama C.g.a. sent. n. 381/2021, secondo cui l’area dello Studio Agricolo Forestale non può essere automaticamente qualificata come bosco senza puntuale verifica dei requisiti dimensionali, e T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1947/2024, che impone verifiche aggiornate in presenza di osservazioni circostanziate.
Nota della Redazione
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