Fondi interclusi e discrezionalità pianificatoria nel rigetto delle osservazioni tardive (TAR Sicilia n. 2004 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come fondo intercluso richiede il concorso cumulativo di quattro requisiti rigorosi: unicità dell’area non edificata, collocazione in zona integralmente costruita, dotazione di tutte le opere di urbanizzazione e conformità del progetto edilizio al PRG. Il riconoscimento di tale status legittima il rilascio di un permesso di costruire in deroga, ma non impone all’amministrazione di modificare la destinazione urbanistica impressa all’area, che resta espressione della discrezionalità pianificatoria. La previsione di aree agricole all’interno di contesti urbanizzati risponde all’esigenza di garantire un equilibrato assetto del territorio e non integra, di per sé, eccesso di potere. Quanto alle osservazioni al piano in itinere, non sussiste alcun obbligo del Comune di valutare quelle tardive, salvo che l’amministrazione non scelga discrezionalmente di esaminarle. Infine, l’inadempimento dell’amministrazione all’ordine di ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a. non comporta l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., restando il ricorrente legittimato ad attivare i rimedi esecutivi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di due lotti di terreno nel territorio comunale, ha impugnato la deliberazione consiliare di presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del PRG, adottato in origine con delibera commissariale e recante per i suoi fondi la destinazione “Agricola Urbana E2” e “Agricola Produttiva E1”. I terreni sarebbero inseriti in contesto pienamente urbanizzato e parzialmente interclusi. La ricorrente aveva presentato osservazioni e opposizione al piano, senza ottenere riscontro; il documento impugnato dava conto soltanto del mancato inserimento dell’osservazione tra quelle accolte, senza motivazione sul rigetto.
Non avendo ricevuto risposta all’istanza di accesso del 27 settembre 2023, la ricorrente ha agito per l’annullamento della delibera e del silenzio-rigetto, chiedendo altresì l’accertamento del diritto di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.. Il Comune non si è costituito; l’ARTA ha chiesto l’estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di estromissione dell’ARTA, richiamando l’orientamento secondo cui la notifica del gravame all’Assessorato regionale nei giudizi sui piani è corretta quantomeno a titolo di litis denuntiatio (TAR Sicilia, Catania, Sezione Quinta, n. 4213/2024). L’Ente resta libero di costituirsi o meno.
Sul versante processuale, il TAR chiarisce che il perdurante inadempimento del Comune all’ostensione degli atti, anche dopo l’ordinanza n. 616/2025 resa in via cautelare, non può condurre all’accoglimento del ricorso per effetto dell’art. 64, comma 4, c.p.a.. L’inerzia determina soltanto la legittimazione del ricorrente ad attivare i rimedi esecutivi, non riverberandosi sul merito. Non essendo stata proposta l’ottemperanza, la causa è matura per la decisione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Collegio richiama i quattro requisiti cumulativi elaborati dalla giurisprudenza per la qualificazione del fondo intercluso, confermati da Cons. Stato, Sezione IV, n. 534/2024 e C.g.a. n. 305/2025, e rileva che la ricorrente si è limitata a una qualificazione generica. Anche la (non accertata) interclusione non impone all’amministrazione di modificare la destinazione urbanistica, potendo la scelta essere giustificata dall’esigenza di evitare l’eccessiva congestione (Cons. Stato n. 4404/2023).
Il secondo motivo è respinto perché le osservazioni della ricorrente erano state presentate tardivamente: nessun obbligo del Comune di esaminarle, secondo l’orientamento richiamato (TAR Sicilia, Catania, Sezione Quinta, n. 3173/2024). Il terzo motivo non coglie alcun eccesso di potere censurabile per sproporzione o illogicità.
Il quarto motivo è infondato e in parte inammissibile. Il procedimento ricade nell’art. 54 l.r. n. 19/2020, non nell’art. 53 invocato dalla ricorrente: il piano adottato, previa acquisizione del parere motivato VAS, diviene efficace con le controdeduzioni alle osservazioni degli organi consiliari. La censura sull’incompetenza è comunque inammissibile per carenza di interesse, poiché le osservazioni tardive non sono state esaminate nel merito. Il ricorso è respinto; spese compensate con l’Assessorato per peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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