Ottemperanza a decreto ingiuntivo per carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1998 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua formazione. Il ricorrente non è tenuto a fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, giacché a tale fine supplisce la dichiarazione di esecutività, né una eventuale opposizione tardiva priva il decreto di efficacia esecutiva ipso iure. Accertato il diritto, il giudice amministrativo ordina il pagamento e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto all’attribuzione della carta del docente per determinati anni scolastici, con condanna dell’amministrazione al pagamento di complessivi € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Il decreto diveniva esecutivo per mancata opposizione.
Notificato il titolo, l’amministrazione non versava alcuna somma. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente inviava una diffida rimasta senza riscontro e proponeva ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo di rito, verificando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Poiché la notifica del ricorso era intervenuta oltre un anno e mezzo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Il TAR affronta poi la questione della prova del passaggio in giudicato. Il ricorrente non deve dimostrarlo, come invece accade per le sentenze del giudice ordinario, perché nel caso del decreto ingiuntivo a ciò supplisce la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. La Corte aggiunge che una eventuale opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. non priva il provvedimento monitorio di efficacia esecutiva ipso iure, ma consente soltanto la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 cod. proc. civ.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel decreto ingiuntivo richiamato. Il Collegio ordina quindi al Ministero il pagamento della somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione provvisoria
- Art. 650 c.p.c. – Opposizione tardiva