Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1140 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, legittima il creditore a domandare al giudice amministrativo l’esecuzione della pronuncia. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’ente a dare piena e completa esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa struttura debitrice, con facoltà di delega e con possibilità di ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. La serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi liquidati in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
La sentenza, pubblicata il 24 aprile 2024 e notificata all’Amministrazione l’8 maggio 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 15 ottobre 2025. Alla notifica del titolo esecutivo non aveva fatto seguito alcun adempimento, né era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente domanda quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese con distrazione ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata ritualmente notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 8 maggio 2024 e che è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Cagliari il 15 ottobre 2025. Il ricorso è stato a sua volta notificato il 27 ottobre 2025.
Su queste premesse, il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo. Prima della scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto; decorso il termine senza adempimento, l’inerzia diventa conclamata.
La domanda di ottemperanza è pertanto fondata e va accolta. Il Ministero è condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato — circostanza che non risulta dagli atti —, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le riduce a euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, avuto riguardo alla natura estremamente seriale del contenzioso e alla circostanza che il difensore ha discusso nella medesima camera di consiglio sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione. Le spese sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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