Vincolo archeologico e limiti alla proprietà escludono risarcimento per perdita del fondo (TAR Calabria n. 688 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I limiti all’esercizio del diritto di proprietà su un fondo nel quale siano stati rinvenuti reperti archeologici e sottoposti a vincolo archeologico derivano dal vincolo conformativo apposto sull’area, e non dalla mancata materiale restituzione del bene da parte dell’amministrazione. Il vincolo, inibendo l’uso del fondo incompatibile con la destinazione dei reperti e attribuendo alla Soprintendenza penetranti poteri di controllo, rende la mancata ricopertura degli scavi e l’impossibilità di reimpianto del vigneto una conseguenza della destinazione impressa al bene, non dell’occupazione sine titulo. Ne consegue che difettano i presupposti tanto per il risarcimento del danno da perdita della proprietà, quanto per l’accertamento della rinuncia abdicativa e per l’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, così come per la riduzione in pristino.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo rustico destinato a vigneto, sito in agro di un comune calabrese, nel corso di lavori di scasso rinvenne reperti archeologici, consistenti nei resti di una villa romana con fornace. Il fondo fu interessato da tre campagne di scavo condotte dalla locale Soprintendenza, in forza di decreti di occupazione temporanea ai sensi dell’art. 85 d.lgs. n. 490/1999, con liquidazione delle relative indennità. Le aree furono poi dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante e sottoposte al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali.
Gli eredi del proprietario, lamentando che al termine delle campagne gli scavi non erano stati ricoperti e che non era stato più possibile reimpiantare il vigneto, hanno chiesto la condanna del Ministero della Cultura al risarcimento per perdita della proprietà, previo accertamento della rinuncia abdicativa. In via subordinata hanno dedotto l’illegittimità del silenzio sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; in via ulteriormente subordinata hanno chiesto il rilascio del fondo previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la sequenza documentale — decreti di occupazione, verbali di riconsegna, decreti di vincolo — e ne trae quattro rilievi. Anzitutto non ricorre un’occupazione d’urgenza regolata dal d.P.R. n. 327/2001, bensì un’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 85 d.lgs. n. 490/1999. In secondo luogo, una particella non risulta mai occupata. In terzo luogo, sui reperti è apposto il vincolo archeologico, ed è tale vincolo conformativo a rendere l’area inutilizzabile a fini agricoli. Infine, alcune particelle risultano riconsegnate alla disponibilità giuridica e fattuale del proprietario.
Il Collegio valorizza i verbali di riconsegna, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale. Su questa base esclude che la mancata menzione di talune particelle nell’ultimo verbale sia decisiva: la difesa dei ricorrenti chiarisce che la doglianza riguarda gli scavi rimasti aperti e la recinzione, non già una persistente occupazione senza titolo.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del pregiudizio. I limiti all’esercizio del diritto dominicale derivano dal vincolo archeologico imposto sull’area, che inibisce l’uso incompatibile con la destinazione del bene e attribuisce alla Soprintendenza poteri di controllo, e non dalla mancata restituzione dei terreni. L’impossibilità di coltivare il fondo costituisce dunque effetto della destinazione impressa al bene, non di un’illegittima occupazione.
Da qui la conclusione: difettano i presupposti per l’accoglimento delle tre domande, come correttamente argomentato dalla difesa erariale. Il ricorso è rigettato. La peculiarità della vicenda giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite.
Nota della Redazione
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