Cessata materia del contendere per sopravvenuto stralcio delle aree (TAR Puglia n. 600 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., può essere pronunciata quando la parte ricorrente ottenga in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Il soddisfacimento integrale della pretesa azionata in corso di causa determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia rimosso gli effetti del provvedimento impugnato o abbia comunque riconosciuto la pretesa del ricorrente. Sussistendo la richiesta concorde delle parti, il giudice dichiara la cessazione e provvede sulla compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare nel territorio del Comune di Ugento, impugnavano le delibere consiliari n. 49 del 23.08.2021 e n. 53 del 17.09.2021, con cui l’ente aveva adottato e approvato il progetto esecutivo di riqualificazione dei paesaggi costieri, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, nonché le note di avvio del procedimento e di rigetto delle osservazioni procedurali.
I ricorrenti chiedevano in particolare la riperimetrazione del progetto, lamentando la lesione della proprietà. Nelle more del giudizio, con delibere di Giunta n. 332/2023 e di Consiglio n. 12/2024, il Comune stralciava le particelle di loro proprietà dall’esecuzione dei lavori e rimuoveva il vincolo espropriativo e la pubblica utilità, previa modifica della delibera consiliare n. 53/2021 limitatamente alle particelle interessate dalla perizia di variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per cessata materia del contendere. Richiama i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la declaratoria è ammessa quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Sul punto il Tribunale richiama espressamente Consiglio di Stato, sez. V, n. 2687 del 2018, sez. III, n. 1135 del 2018, sez. IV, n. 383 del 2018 e sez. IV, n. 2317 del 2015.
Il percorso argomentativo si fonda su un dato documentale incontestato: per tabulas risulta che l’amministrazione ha approvato la modifica progettuale stralciando le particelle dei ricorrenti e ha successivamente rimosso il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Tali atti sopravvenuti eliminano radicalmente l’effetto lesivo dei provvedimenti impugnati.
La conseguenza è il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, che priva il ricorso del suo oggetto e dell’interesse alla decisione. Entrambe le parti, con dichiarazione espressa a verbale, hanno chiesto la declaratoria di cessazione con compensazione delle spese.
Il Tribunale, in accoglimento della concorde istanza, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio, ravvisandone giusti motivi nella richiesta espressa da entrambe le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.