Interdittiva antimafia, continuità d’impresa e revoca dell’autorizzazione all’autotrasporto (TAR Campania n. 6098 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione dell’informativa antimafia interdittiva il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il condizionamento criminale. Assume rilievo la continuità aziendale tra l’impresa destinataria della misura e altra società già interdetta, desumibile dalla costituzione della prima a breve distanza dal provvedimento interdittivo, dall’identità dell’amministratore e del settore, dal riutilizzo di personale e beni strumentali, nonché dai legami familiari e di convivenza con esponenti del clan. I rapporti di parentela rilevano anche isolatamente, ove per intensità e caratteristiche concrete lascino ritenere che le decisioni d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata, in coerenza con l’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. L’art. 94-bis del medesimo decreto presuppone un’agevolazione soltanto occasionale e resta inapplicabile quando emerga una struttura familiare e societaria stabilmente legata a contesti criminali. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore è conseguenza vincolata dell’interdittiva per effetto dell’art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. n. 395/2000, senza che il Regolamento CE n. 1071/2009 imponga la valutazione di proporzionalità né il termine di regolarizzazione.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nell’autotrasporto di merci per conto terzi, impugnava davanti al TAR Campania l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Benevento e il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disponeva la revoca dell’Autorizzazione all’Esercizio della Professione e la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori. La ricorrente chiedeva l’annullamento anche degli atti presupposti, tra cui i verbali del Gruppo Interforze Antimafia e le note investigative delle forze di polizia.

La domanda cautelare veniva respinta dalla Sezione con ordinanza n. 590 del 26.2.2026. Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare nei sensi di cui in motivazione, sospendendo limitatamente alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dall’albo e fissando l’udienza di merito. Con motivi aggiunti la società articolava ulteriori censure avverso i medesimi atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro indiziario posto a base del provvedimento prefettizio: lo stretto rapporto di parentela tra l’amministratrice della ricorrente e un soggetto affiliato al clan, condannato in via definitiva per estorsione continuata e associazione di tipo mafioso; la coabitazione protratta fino al novembre 2024; la presenza accertata di tale soggetto presso la sede sociale, da ultimo in occasione dell’incendio di un autocarro; la riconducibilità della ricorrente alla medesima compagine della società già interdetta nel febbraio 2020.

Su quest’ultimo profilo la Corte valorizza la continuità aziendale: la ricorrente è stata costituita il 1° giugno 2020, meno di quattro mesi dopo l’interdittiva, con il medesimo amministratore, la sede nel medesimo Comune e lo stesso settore economico. Assume carattere pregnante l’assunzione di cinque autisti già alle dipendenze della società interdetta e l’acquisto a prezzo di favore di una motrice e tre rimorchi. La scarsa contezza della contabilità e dell’amministrazione dimostrata dall’amministratrice conferma, secondo il Collegio, l’eterodirezione dell’impresa.

Quanto ai rapporti di parentela, il TAR rileva che l’interdittiva non si fonda su di essi soltanto e che, in ogni caso, essi assumono rilievo ove, per natura e intensità, lascino ritenere verosimile l’influenza criminale, come affermato da TAR Campania n. 6895/2023 e previsto dall’art. 91, comma 5, del codice antimafia. Viene richiamato anche il principio di non parcellizzazione degli indizi espresso da Cons. Stato n. 5024/2023.

La Corte respinge l’argomento dell’inattualità dei pregiudizi: i precedenti del soggetto giungono fino al 2015 e la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile nel 2012; l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non esclude il collegamento al clan, limitandosi a considerare marginale la partecipazione. Il mero decorso del tempo non fa perdere attualità agli indizi, secondo Cons. Stato n. 1142/2024.

Infondato è anche il motivo sull’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: la gravità dei legami stabili esclude l’agevolazione occasionale. Quanto alla revoca dell’autorizzazione, il Collegio ritiene che essa discenda automaticamente dall’art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. n. 395/2000, norma compatibile con il Regolamento CE n. 1071/2009, che si limita a fissare condizioni minime di onorabilità. La valutazione di proporzionalità e il termine di regolarizzazione ex art. 13 costituiscono, rispettivamente, una scelta già operata a monte dal legislatore e una mera facoltà dell’amministrazione. L’omesso parere della speciale commissione ex art. 36 della legge n. 298/1974 integra un vizio procedimentale irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso e i motivi aggiunti sono integralmente respinti, con condanna alle spese liquidate in euro 2.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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