Vincolo boschivo ex lege presuppone provvedimento certativo dell’autorità competente (Cons. Stato n. 5838 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico ex lege sulle aree boscate, di cui all’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, presuppone la sussistenza in natura del bosco e l’emanazione di un provvedimento certativo dell’autorità amministrativa competente che ne accerti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza. La mera ricomprensione dell’area nella planimetria allegata al decreto ministeriale istitutivo di un diverso vincolo, o il richiamo ad atti di provenienza pubblica o privata, non surrogano l’atto certativo. Nel giudizio di legittimità il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni di opportunità o tecniche a quelle rimesse all’amministrazione: l’annullamento di un diniego di autorizzazione paesaggistica per difetto di motivazione non consente al giudice di individuare la soluzione più opportuna per contemperare gli interessi antagonisti.
Il Fatto
Una società proprietaria di fondi estesi per oltre sei ettari ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzare un vigneto. Il Comune ha negato il provvedimento con un diniego fondato su due ragioni: il vincolo di “bellezza d’insieme” imposto con un decreto ministeriale del 1999 e la qualificazione dell’area come area boscata vincolata ex lege.
Dopo un primo annullamento di un precedente diniego, il Comune si è rideterminato respingendo nuovamente l’istanza. La società ha impugnato il secondo provvedimento davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato; la società ha resistito con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La parte che solleva un’eccezione pregiudiziale ha l’onere di allegare e provare i fatti estintivi su cui essa si fonda: il Comune non ha prodotto il preteso nuovo diniego, sicché l’eccezione è rigettata.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato conferma la correttezza della scelta della società di proporre domanda di annullamento e non ricorso per ottemperanza: il precedente giudicato aveva accertato un vizio non replicato e non conteneva statuizioni con contenuto conformativo. Parimenti infondata è l’eccezione di mancata impugnazione del decreto impositivo del vincolo, poiché la società non ha contestato il vincolo, ma l’illegittimità del diniego in punto di difetto di istruttoria e di motivazione.
Nel merito, il Collegio accoglie l’appello nella parte in cui censura la motivazione del TAR. Il giudice di primo grado ha travalicato i confini della giurisdizione: ha compiuto valutazioni di opportunità e tecniche rimesse all’amministrazione e ha individuato la soluzione più opportuna per contemperare gli interessi antagonisti, imponendo alla parte privata di non abbattere gli alberi esistenti. Si tratta di eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione. Resta fermo che, in presenza di discrezionalità tecnica, il giudice può sindacare l’attendibilità tecnico-scientifica dell’apprezzamento, ma non sostituire le proprie valutazioni a quelle specialistiche.
Esaminati i motivi assorbiti e riproposti, il Collegio ritiene fondati quelli relativi alla seconda ragione giustificatrice del diniego. Dagli atti non risulta il provvedimento certativo richiesto per la nascita del vincolo boschivo: la mera ricomprensione dell’area nella planimetria allegata al decreto ministeriale non è idonea a costituire il vincolo ex lege, poiché quel decreto istituisce la tutela per ragioni differenti. Fondati sono anche i motivi sulla prima ragione: l’amministrazione non ha motivato i profili di incompatibilità paesaggistica fra il vigneto e la bellezza naturale tutelata. Il Collegio conferma quindi l’annullamento con diversa motivazione e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., indica i criteri per la riedizione del potere, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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