Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 454 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile dirigenziale della struttura ministeriale competente, senza compenso, per la naturale rientranza del munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che, riuniti i ricorsi, aveva accertato e dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Su tali basi ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento nei limiti illustrati.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, ha previsto l’intervento in via sostitutiva del commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendola applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi contemplate. Ha così nominato il responsabile dirigenziale della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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