Ottemperanza e spese di lite (TAR Sardegna n. 395 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni l’Amministrazione a un obbligo di fare, l’adempimento tardivo, successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, comporta la cessazione della materia del contendere per il conseguimento del bene della vita. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’obbligo è stato satisfatto solo dopo l’incardinamento del giudizio. La liquidazione delle spese può essere ridotta in via equitativa quando il contenzioso abbia natura seriale e l’attività difensiva sia connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania — Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 01.04.2025 e passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.000,00 nelle modalità previste dall’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e dal D.P.C.M. 28 novembre 2016. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente aveva provveduto ad eseguire il dictum giudiziale solo tardivamente, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, mediante l’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente.
In ragione di tale adempimento sopravvenuto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Il giudice amministrativo ha precisato che l’esecuzione spontanea ma tardiva dell’obbligo non elide la necessità di pronunciarsi sulle spese del giudizio.
Sul punto, la Sezione ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che la P.A., avendo adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa, deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.
Tuttavia, considerata la natura serialmente ripetitiva del contenzioso in materia e la circostanza che, nella medesima camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente aveva discusso nove cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva standardizzata, il Collegio ha ritenuto equo ridurre la liquidazione delle spese a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Il TAR ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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