Avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56/1987: difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Basilicata n. 250 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie riguardanti le procedure di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, svolte ex art. 16 della l. n. 56/1987 sulla base delle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego, non sono riconducibili alle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La posizione giuridica vantata dal candidato è di diritto soggettivo all’assunzione, con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tale principio trova applicazione anche se la selezione è finalizzata all’assunzione presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 63, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 165/2001 attiene, infatti, alle sole controversie relative al rapporto di lavoro già instaurato e non anche alla fase antecedente dell’assunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto nelle liste di collocamento, partecipava alla selezione ex art. 16 della l. n. 56/1987, indetta dall’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità nel ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. All’esito della procedura, veniva collocato al primo posto della graduatoria e assunto in prova.
A distanza di oltre un anno, l’Agenzia adottava una determinazione di rettifica in autotutela della graduatoria, riconoscendo l’erronea attribuzione in favore del ricorrente di punti per l’anzianità di disoccupazione. Con tale atto il ricorrente veniva retrocesso in quarta posizione, con conseguente revoca, da parte del Ministero dell’Interno, della nomina in prova. Il ricorrente impugnava la rettifica e la revoca dinanzi al TAR, deducendo la violazione dei termini per l’esercizio dell’autotutela, il difetto di motivazione e la carenza di potere dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Le parti resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio, richiamato l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ha rilevato che la giurisdizione amministrativa è limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici.
La giurisprudenza ha costantemente escluso da tale ambito le selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento, poiché la chiamata avviene su base numerica e non all’esito di valutazioni comparative. Il TAR ha quindi verificato se la natura del rapporto di lavoro dei Vigili del fuoco, soggetto all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, potesse attrarre le relative controversie nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sul punto il Collegio ha aderito all’orientamento espresso da Consiglio di Stato, sez. III, n. 7637 del 2023, che privilegia un’interpretazione tassativa delle ipotesi di giurisdizione esclusiva. La deroga di cui all’art. 63, comma 4, seconda parte, riguarda le sole controversie relative ai rapporti di lavoro già instaurati, non anche quelle concernenti la fase antecedente dell’assunzione
La selezione ex art. 16 della l. n. 56/1987 dà luogo a una situazione di diritto soggettivo all’avviamento, la cui tutela è devoluta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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