Vincolo costiero e affidamento non tutelato per l’abuso sanabile (C.G.A.R.S. n. 584 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia è dotato di efficacia diretta e immediata nei confronti dei privati, senza necessità di recepimento negli strumenti urbanistici comunali. La successiva norma regionale del 1991 ha solo confermato, in chiave di interpretazione autentica, un significato già desumibile dal precetto originario. Non è configurabile alcun affidamento legittimo in capo a chi abbia realizzato l’opera in violazione di un vincolo ambientale operativo al momento del fatto, né un diritto alla sanatoria. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata; la mancata individuazione dell’area da acquisire non ne determina l’illegittimità, potendo avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
Il Comune di Siracusa, con ordinanza dirigenziale n. 83 del 30 aprile 2013, ha ingiunto la demolizione di un immobile realizzato senza titolo abilitativo in area costiera, identificato come “un intero corpo di fabbrica”. Contestualmente è stato notificato il rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, come recepita dalla legge regionale n. 37/1985.
La proprietaria ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 03487/2022. L’erede della ricorrente ha proposto appello, deducendo l’anteriorità dell’ordinanza rispetto al diniego, la lesione dell’affidamento, i vizi di istruttoria e motivazione e la genericità del provvedimento demolitorio. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione di legittimità costituzionale riproposta dall’appellante, relativa all’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 e, in via subordinata, all’art. 32-33, comma 11, della legge n. 47/1985. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 72 del 2025, ha dichiarato non fondate le prime censure e inammissibili le seconde per difetto di rilevanza. Il vincolo costiero del 1976, recante un divieto espresso non subordinato all’adozione di strumenti urbanistici, esplicava già efficacia diretta: la norma del 1991 non ne ha modificato la portata.
Sul primo motivo, concernente la pretesa anteriorità dell’ordinanza di demolizione rispetto al diniego di sanatoria, la Corte rileva la natura unitaria del procedimento repressivo. L’ordinanza richiama espressamente il diniego “contestualmente adottato”. Per i provvedimenti recettizi l’efficacia si perfeziona con la comunicazione, avvenuta per entrambi il 27 maggio 2013. Il numero di protocollo è irrilevante rispetto alla sostanziale unitarietà del procedimento.
Sul secondo motivo, la Corte esclude ogni affidamento tutelabile. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, l’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine né radica aspettative qualificate. L’opera insiste su area soggetta al vincolo dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976; la Corte costituzionale n. 72/2025 ha escluso che l’affidamento possa riguardare l’edificabilità di costruzioni abusive. Quanto alla motivazione, l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità; principio ribadito anche da C.G.A.R.S. n. 510/2022 e dal parere n. 136/2020.
Sul terzo motivo, la Corte ritiene sufficiente l’indicazione dell’oggetto del comando (“l’intero corpo di fabbrica” censito al catasto), conforme al principio di Cons. Stato, Sez. VI, n. 4115 del 2022. L’omessa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza: secondo l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 l’acquisizione può essere definita con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.
Infine, sull’istanza di consulenza tecnica, la Corte conferma che l’onere della prova sulla data di realizzazione grava sul privato, salvo ribaltamento in caso di allegazione di concreti elementi (C.G.A.R.S. n. 839/2022). La documentazione aerofotogrammetrica non dimostra l’ultimazione del manufatto prima del 31 dicembre 1976. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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