Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla carta docente e poteri del commissario (TAR Lombardia n. 3645 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme a carico della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e l’amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la pretesa creditoria. L’inerzia difensiva dell’amministrazione, che non contesti il credito nell’an e nel quantum, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’ente il termine per l’integrale pagamento e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio designato.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2264/2023 del 23 giugno 2023, l’accertamento del diritto all’utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità riconosciute e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice. Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo e la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il titolo della cui esecuzione si discute: la sentenza è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussistono quindi i presupposti per l’azione esecutiva, essendo stata accertata con ordinanza n. 2724 del 15 ottobre 2024 la documentazione attestante il giudicato e la conformità del titolo, depositata il 18 ottobre 2024.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito resta così non contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento delle somme dovute.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento e riferirà alla Sezione sugli adempimenti eseguiti. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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