Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 948 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, essendo il titolo assistito dal valore e dall’efficacia di giudicato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, restando i conteggi del creditore non vincolanti per l’Amministrazione nei limiti di legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, come da attestazione. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il riferimento normativo processuale individua il fondamento dell’azione.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione satisfattiva. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’esecuzione coattiva: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio del recupero coattivo. Il presupposto dell’azione è dunque integrato.
Il ricorso è accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni a determinare l’importo complessivamente dovuto e ad adottare gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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