Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio per difetto di interesse sopravvenuto (TAR Molise n. 304 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata in udienza o con atto depositato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione per rinuncia non richiede l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza delle censure proposte, né la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in assenza di accordo, quando ricorrano giusti motivi, quale la natura della controversia o il comportamento processuale delle parti. La pronuncia di estinzione ha natura dichiarativa e non presuppone l’esame delle questioni di merito o di rito prospettate nel ricorso.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di due allevatori, della delibera del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28.04.2023, con cui era stato approvato il Regolamento di disciplina dei beni demaniali gravati da uso civico, assegnati ad aziende zootecniche per il pascolo e il fieno. I ricorrenti lamentavano, in sintesi, la violazione della normativa regionale in materia di usi civici e la difformità del regolamento rispetto al Piano di gestione delle “Comprese pascolive”, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione dei terreni in proporzione al carico di bestiame (UBA).
Il Tribunale, con ordinanza collegiale, aveva respinto l’istanza cautelare; successivamente, il Comune si era costituito per resistere. All’udienza pubblica del 10 giugno 2026, il Presidente aveva rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., tre profili di possibile inammissibilità del ricorso. Nelle more, i ricorrenti avevano depositato atto di rinuncia al ricorso il 30.06.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, resa dai ricorrenti con atto depositato il 30.06.2026 e confermata in udienza. In applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la rinuncia determina l’estinzione del giudizio, senza che rilevi l’esame dei motivi di ricorso o delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente.
La pronuncia di estinzione consegue alla manifestazione di volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione, espressa nelle forme di cui agli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, senza addentrarsi nel merito delle censure relative al Regolamento comunale per la “fida-pascolo”, né nella verifica dei profili di inammissibilità rilevati d’ufficio.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valutando la complessità della vicenda e la circostanza che la rinuncia fosse intervenuta in una fase avanzata del giudizio, successivamente alla rilevazione d’ufficio di possibili profili di inammissibilità. La compensazione evita che l’esito processuale determini un aggravio economico per alcuna delle parti, pur in assenza di una pronuncia di merito.
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Nota della Redazione
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