Vincolo di inedificabilità assoluta e impossibilità di sanatoria paesaggistica (C.G.A.R.S. n. 191 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dall’art. 15, lett. a), della L.R. siciliana n. 78/1976 sulla fascia costiera dei 150 metri dalla battigia, pur derivando da una norma urbanistica, persegue una finalità paesaggistico-ambientale. In presenza di tale vincolo, che preclude ab origine ogni intervento edilizio, non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica. Pertanto la Soprintendenza, venuta a conoscenza della reale condizione dell’area, non esercita un potere estraneo alle proprie attribuzioni annullando in autotutela il parere favorevole in sanatoria fondato su un presupposto errato. È infine escluso il legittimo affidamento del privato quando l’autorizzazione si basi su una prospettazione non veritiera dei fatti.
Il Fatto
La controversia origina dall’annullamento in autotutela, da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, di un proprio precedente parere favorevole in sanatoria. L’appellante aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione in un’area ricadente nella fascia dei 150 metri dalla battigia, dopo l’entrata in vigore del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), della L.R. siciliana n. 78/1976.
Presentata istanza di condono ai sensi della L.R. n. 37/1985, la Soprintendenza rilasciava l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, fondandola su un certificato di destinazione urbanistica che attestava erroneamente la ricadenza dell’area in zona “B”. Accertata successivamente l’illegittimità di tale classificazione, il Comune revocava i propri atti di ricognizione e la Soprintendenza annullava il nulla osta, dichiarando il non luogo a pronunciarsi sull’istanza. Il T.A.R. per la Sicilia respingeva il ricorso dell’interessata; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. Il fulcro dell’impugnativa è la tesi dello sviamento dalla causa tipica: la Soprintendenza avrebbe esercitato l’autotutela per ragioni urbanistiche, invadendo la competenza comunale, poiché la valutazione paesaggistica e quella urbanistica opererebbero su piani distinti.
La tesi è priva di pregio. La distinzione tra tutela paesaggistica e governo del territorio non può essere intesa in senso assoluto, specie davanti a vincoli che, per natura e finalità, assumono valenza trasversale. Il vincolo di inedificabilità assoluta sulla fascia costiera, pur posto da norma urbanistica, persegue una finalità eminentemente paesaggistico-ambientale, a protezione di un bene di valore primario e assoluto ai sensi dell’art. 9 Cost.
In presenza di un vincolo che preclude ab origine e in modo categorico qualsiasi intervento, non vi è spazio per una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica. L’impossibilità di edificare rende logicamente e giuridicamente impossibile il rilascio dell’autorizzazione, anche in sanatoria. La Soprintendenza, quindi, non ha esercitato un potere estraneo, ma ha doverosamente preso atto di una circostanza che rendeva il precedente parere radicalmente illegittimo, perché fondato su un presupposto fattuale e giuridico rivelatosi inesistente.
Quanto all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il termine ragionevole decorre dal momento della scoperta dell’errore quando il provvedimento favorevole si basi su dichiarazioni non veritiere. L’interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e prevalente, con onere motivazionale attenuato. Non è configurabile legittimo affidamento, mancando la buona fede del destinatario. Le censure procedurali, riproposte per relationem, sono parimenti infondate: l’omessa indicazione del termine di ricorso è mera irregolarità, e il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio.
Il Collegio rileva inoltre, d’ufficio, la mancata iscrizione di uno dei difensori all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo. La carenza non inficia il mandato conferito all’altro difensore, regolarmente abilitato, ma si dispone la trasmissione della sentenza agli organi disciplinari competenti.
Nota della Redazione
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