Il GSE deve dimostrare la falsità documentale con istruttoria specifica, non può trasporre gli esiti penali su pratiche non verificate (TAR Lazio n. 13785 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento, l’onere di provare la falsità della documentazione presentata a corredo della domanda di ammissione grava sul GSE, trattandosi del presupposto costitutivo del potere di decadenza o di annullamento in autotutela. Il mero fatto che un determinato tecnico abbia falsificato documenti in alcuni procedimenti non è sufficiente a dimostrare, o anche solo a far presumere fino a prova contraria, che la condotta fraudolenta sia stata tenuta anche in altri procedimenti, sicché l’Amministrazione non può trasporre automaticamente gli esiti di indagini penali sulla posizione di un soggetto diverso, senza svolgere una specifica istruttoria sulla documentazione prodotta da quest’ultimo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il GSE aveva disposto l’annullamento dell’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016, riconosciuti per la sostituzione di un impianto di riscaldamento con una stufa a pellet. L’Amministrazione fondava il provvedimento sulla ritenuta falsità della documentazione attestante lo smaltimento del vecchio impianto, sulla base delle risultanze investigative della Guardia di Finanza.
Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al TAR Abruzzo, era stato riassunto dinanzi al TAR Lazio a seguito della declinatoria di competenza. La ricorrente contestava, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essersi avvalsa di società diverse da quelle coinvolte nel procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che il provvedimento impugnato si fondava interamente sul presupposto che la documentazione prodotta dalla ricorrente fosse «falsificata o, comunque, non veritiera». Ha pertanto qualificato tale presupposto come il fondamento del potere esercitato, a prescindere dalla sua esatta natura giuridica di decadenza o di annullamento in autotutela, con la conseguenza che l’Amministrazione era tenuta a dimostrarne l’effettiva sussistenza.
La Corte ha rilevato che il GSE aveva trasposto automaticamente sulla posizione della ricorrente gli esiti del procedimento penale riguardante un diverso soggetto, senza verificare se i documenti dalla stessa prodotti coincidessero con quelli risultati falsi. Al contrario, la ricorrente aveva prodotto in giudizio documentazione proveniente da imprese diverse da quelle del circuito fraudolento, mai oggetto di accertamento di falsità in sede penale o amministrativa.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ribadito che il semplice fatto che un tecnico abbia falsificato documenti in alcuni procedimenti non è sufficiente a dimostrare che la condotta sia stata tenuta anche in altri. Deponeva in tal senso anche la stessa relazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato falsificazioni solo in una parte delle circa 2.400 pratiche esaminate.
Pertanto, a fronte della documentazione alternativa prodotta dalla ricorrente, il GSE avrebbe dovuto svolgere una specifica istruttoria, interrogando le imprese che avevano emesso le fatture e i formulari, ovvero spiegare le ragioni della loro inattendibilità. La mancata dimostrazione della falsità ha comportato l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei fatti, con assorbimento delle ulteriori censure.
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Nota della Redazione
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