Il vincolo paesaggistico fluviale va verificato nella sua attualità (TAR Campania n. 3247 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 presuppone l’effettiva e attuale esistenza del corso d’acqua, delle sue sponde o dei piedi degli argini, poiché la fascia di rispetto di 150 metri è calcolabile solo rispetto a un corpo idrico morfologicamente percepibile. L’iscrizione del canale nell’elenco delle acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933 costituisce requisito concorrente e non esclusivo. Ove sia allegato e provato un risalente e macroscopico mutamento della conformazione del sito, il vincolo non può ritenersi di fatto sussistente e l’annullamento in autotutela del condono che su di esso si fonda è illegittimo. Il giudice amministrativo può compiere la valutazione di attualità del vincolo quando l’Amministrazione sia rimasta inerte nel procedimento di cui all’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di trasporto per conto terzi su un’area di Napoli, di cui è comproprietario anche il legale rappresentante. Nel 2010 il Comune aveva definito con esito positivo le pratiche di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. Con quattro provvedimenti del 7 febbraio 2024, adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha annullato in autotutela quei titoli.
La motivazione dell’annullamento risiedeva nell’asserita ostatività del vincolo paesaggistico fluviale, nell’omessa dichiarazione dello stesso nella domanda di condono e nella mancanza dei pareri della commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza. I ricorrenti hanno impugnato gli atti davanti al TAR Campania, deducendo in particolare che il corso d’acqua posto a fondamento del vincolo non esiste più da decenni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver richiamato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2200 del 2024 che aveva accolto la domanda cautelare valorizzando il lungo lasso di tempo trascorso e la colpa dell’Amministrazione, ritiene di dover condurre una riflessione più ampia, oltre i profili procedimentali. La questione nodale concerne l’attualità del vincolo paesaggistico-ambientale.
Il TAR osserva che il vincolo va riguardato in un’ottica diacronica, attenta al mutare nel tempo della conformazione del sito. Una valutazione di attualità si impone quando venga allegato un risalente e sostanziale mutamento fisico dei beni che in origine avevano valenza ambientale. L’obiettivo è raccordare il diritto alla realtà fenomenica, allorché l’immutazione dell’area traspaia ictu oculi e si sia consolidata nel tempo.
Un’area fluviale divenuta da decenni sito stradale, priva di elementi originari che consentano di individuare sponde e piedi degli argini, non può essere considerata bene di rilevanza paesaggistica. Diversamente si formalizzerebbe uno scollamento tra diritto e realtà. Il Collegio richiama il procedimento di declassificazione di cui all’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, che i ricorrenti lamentano non essere stato attivato.
Nei casi macroscopici e consolidati, ove l’Amministrazione sia rimasta inerte, la valutazione interpretativa può essere compiuta dal giudice. La Sezione aveva già deciso un caso analogo relativo al canale di Via Argine (TAR Campania n. 3919 del 2024), affermando che l’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche non può avere rilevanza esclusiva quando difettano i presupposti della ratio di tutela. Nella specie i ricorrenti hanno fornito prova peritale e fotografica dell’inesistenza del corso d’acqua, circostanza non contestata dal Comune.
Il Collegio richiama anche, mutatis mutandis, la nozione sostanziale di bosco affermata dal Consiglio di Stato n. 1462 del 2019. Il quarto motivo è quindi fondato e assorbe le ulteriori censure procedimentali. I provvedimenti sono annullati, con compensazione delle spese per la particolarità e novità della questione.
Nota della Redazione
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