Zone B e piani pluriennali escludono il vincolo ex art. 142 (TAR Puglia n. 1341 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione del vincolo paesaggistico ex lege prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 opera per le aree classificate come zone territoriali omogenee diverse dalle A e B alla data del 6 settembre 1985, purché ricomprese in piani pluriennali di attuazione e con previsioni concretamente realizzate. L’accertata operatività dell’esclusione non determina il venir meno della tutela paesaggistica, residuando gli ulteriori vincoli ai sensi degli artt. 136, 142, comma 5, e 157 del medesimo decreto. Il diniego fondato su una pluralità di ragioni autonome resta legittimo ove una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale. Il giudizio di compatibilità paesaggistica integra discrezionalità tecnica e si sottrae al sindacato di merito, salvi i profili di illogicità, incoerenza e incompletezza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto sito nel Comune di Nardò, in località Santa Caterina, nella fascia dei 300 metri dal mare, ha presentato istanza per la realizzazione di una residenza estiva. L’area risultava classificata nel previgente PRG come zona C di espansione con lottizzazione convenzionata, inclusa nel 1° Piano Pluriennale di Attuazione approvato nel 1982 e, nel PRG vigente, come zona B.
La Commissione Locale per il Paesaggio e la Soprintendenza hanno espresso parere contrario; il Comune ha quindi emesso il diniego paesaggistico impugnato insieme agli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e l’erronea applicazione delle schede del PPTR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce la fondatezza di parte delle censure. Il lotto, pur incluso in zona C al 6 settembre 1985, era ricompreso nel Piano Pluriennale di Attuazione e le relative previsioni hanno trovato compiuta attuazione: il terreno è l’unico non edificato di una maglia satura al 90%, già inserito nella perimetrazione dei “territori costruiti” e oggi classificato in zona B. Sussiste dunque l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 6316 del 28.6.2023, che, in relazione alla lettera a) del medesimo comma, ha privilegiato l’interpretazione più liberale dell’art. 90, comma 3, delle NTA del PPTR, escludendo l’applicazione meccanica delle schede PAE alle aree A e B. Il Collegio estende tale lettura alla lettera b), non ravvisando differenze di ratio, con la conseguenza che il terreno, pur vincolato e situato nella fascia costiera, sfugge alla previsione generale di inedificabilità della scheda PAE.
Tale conclusione non comporta però l’accoglimento del ricorso. I provvedimenti impugnati hanno natura plurimotivata: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8094 dell’8.10.2024), è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice autonoma per sostenere il rigetto. L’esclusione del vincolo ex lege, del resto, non elimina gli ulteriori vincoli ex artt. 136 e 157, come precisato dallo stesso precedente n. 6316/2023.
Nel caso concreto l’area è oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e interessa ulteriori contesti paesaggistici individuati nel PPTR. Il parere della Soprintendenza non si limita alla questione dell’inedificabilità, ma analizza l’impatto dell’opera, replica alle controdeduzioni e si fonda su elaborati grafici e documentazione fotografica. Rientrando in un ambito di discrezionalità tecnica, il giudizio è sindacabile solo per manifesta illogicità, incoerenza o incompletezza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3882 del 18.4.2023), vizi non ravvisati.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della parziale condivisibilità delle doglianze.
Nota della Redazione
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