Passaporto negato al condannato anche se chiede misura alternativa (TAR Lombardia n. 3589 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di rilascio del passaporto previsto dall’art. 3, lettera d), della legge n. 1185/1967 per chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale ha natura vincolata: l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità nel valutare la personalità del condannato o la situazione concreta. La pendenza dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale non supera il divieto, perché la misura alternativa non cancella la pena ma la sospende, lasciando l’interessato virtualmente assoggettato alla pena detentiva da espiare. Il divieto di espatrio persegue la finalità di assicurare l’effettività della condanna ed evitare che il condannato si sottragga all’esecuzione recandosi all’estero, esigenza che permane anche durante la sospensione dell’esecuzione. Le prescrizioni della Direttiva 2004/38/CE sul divieto di automatismo riguardano i provvedimenti discrezionali ad personam, non le limitazioni imposte dalla legge come conseguenza della condanna passata in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di rilascio del passaporto. Il Questore della Provincia di Como, con provvedimento notificato nel novembre 2023, aveva respinto la domanda e disposto l’invalidazione all’espatrio della carta di identità, in applicazione degli artt. 3, lettera d), e 12, comma 1, della legge n. 1185/1967. A fondamento il Questore aveva evidenziato una sentenza definitiva di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, non ancora eseguita.

Il ricorrente aveva nel frattempo presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 della legge n. 354/1975, sulla quale il Tribunale di Sorveglianza non si era ancora pronunciato. Ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, lamentando l’automatismo del provvedimento, la violazione della normativa sovranazionale e il difetto di motivazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso definendolo manifestamente infondato. Il punto di partenza è testuale: l’art. 3, lettera d), della legge n. 1185/1967 vieta di ottenere il passaporto a “coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale”, e l’art. 12, comma 1, impone il ritiro quando sopravvengano circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. Nel caso concreto la condanna per corruzione continuata, falsità materiale e associazione per delinquere non era stata espiata al momento dell’istanza e del diniego.

Quanto all’istanza ex art. 47 O.P., il TAR ha chiarito che essa non supera il divieto. La misura alternativa, peraltro non ancora concessa, non implica la cancellazione della pena ma ne presuppone l’esistenza, limitandosi a sospenderla. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3715/2012, il Collegio ha osservato che il divieto di rilascio del passaporto è correlato a una condanna penale ma non costituisce sanzione penale né accessoria: è norma di carattere amministrativo, da interpretare secondo criteri teleologici e non letterali o garantistici.

La finalità è quella di assicurare l’effettività della sanzione penale ed evitare che il condannato si sottragga agli obblighi della sentenza. Tale esigenza resta inalterata durante la sospensione dell’esecuzione e non viene meno per la sola pendenza dell’istanza di misura alternativa: consentire al condannato di recarsi all’estero nel periodo di sospensione frustrerebbe le finalità delle norme (richiamati TAR Lombardia n. 796/2021, TAR Campania n. 129/2019, TAR Lombardia n. 1417/2018).

Il TAR ha quindi affermato la natura vincolata del provvedimento, citando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1622/2018, ed escluso che l’Amministrazione dovesse operare valutazioni discrezionali sulla personalità del soggetto: non condivisibili le censure sull'”automatismo”. Quanto alla Direttiva 2004/38/CE, le prescrizioni sull’assenza di automatismo riguardano i provvedimenti discrezionali ad personam, non le limitazioni imposte dalla legge come conseguenza della condanna definitiva (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3532/2015). Il difetto di motivazione è infine privo di pregio, attesa la natura vincolata dell’atto. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese di duemila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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