Revoca del contributo provvisorio e obbligo di revoca parziale delle opere legittime (TAR Sardegna n. 249 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo pubblico espressamente concesso in via provvisoria non integra esercizio di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, ma costituisce decadenza accertativa, espressione di un potere vincolato volto al recupero di erogazioni indebite. Il provvedimento non richiede motivazione rinforzata, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti fattuali che ne giustificano l’adozione. L’Amministrazione, tuttavia, non può dichiarare la decadenza integrale dal beneficio quando le risultanze istruttorie attestino, anche solo parzialmente, la piena corrispondenza tra i presupposti dell’erogazione provvisoria e lo stato di fatto: le opere realizzate nella vigenza di un valido titolo edilizio vanno escluse dal provvedimento di revoca.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura alberghiera ubicata tra due Comuni ha impugnato la determinazione regionale con cui la Regione Sardegna ha revocato un contributo a fondo perduto di poco inferiore a sessantamila euro, concessole in via provvisoria nel novembre 2017 nell’ambito di una procedura di sostegno alle MPMI.
La revoca, motivata per relationem, si fondava sul rilievo che le pratiche edilizie non fossero idonee a dimostrare la legittimità degli interventi eseguiti dopo la scadenza dei titoli abilitativi. La società ha dedotto la violazione della disciplina dell’autotutela, l’errata rappresentazione dei presupposti, la violazione della normativa edilizia regionale, la sproporzione della revoca integrale e, in via subordinata, il difetto assoluto di motivazione dell’allegato richiamato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo. La circostanza che il contributo fosse stato concesso in via provvisoria esclude la rilevanza delle censure formulate sul terreno dell’autotutela: la posizione dell’interessato resta soggetta alla verifica della corretta destinazione delle risorse pubbliche. Il richiamo è alla nozione di decadenza accertativa elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, che esclude un affidamento tutelabile e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha esercitato un potere non sussumibile negli schemi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990: la illegittima concessione poteva emergere solo dopo la verifica delle effettive date di esecuzione degli interventi.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La ricorrente sosteneva che il titolo edilizio unico avesse sostituito e inglobato le precedenti concessioni rilasciate dai due Comuni. Il Collegio osserva che nella domanda la società aveva indicato l’ubicazione dell’attività esclusivamente in uno dei due Comuni: il titolo non poteva dunque riferirsi anche alla proroga del provvedimento dell’altro Comune. L’adesione di quest’ultimo al SUAP non assume rilievo, né rileva la pretesa unitarietà dell’intervento, posto che entrambi i Comuni hanno rilasciato distinti titoli autorizzatori secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale.
È invece accolto il terzo motivo. La Regione si era limitata a osservare che la società non aveva accettato una revoca parziale e che il bando non ne prevedeva l’ipotesi. Argomentazioni non condivise: il rifiuto di una revoca parziale non è dirimente, avendo la ricorrente legittimamente contestato il potere stesso. Soprattutto, l’Amministrazione non può accertare la decadenza integrale a fronte di circostanze che attestano, seppur parzialmente, la corrispondenza tra presupposti dell’erogazione e stato di fatto. Per le opere concluse entro la scadenza del titolo, in un Comune, non sussiste ragione che giustifichi la decadenza.
Il provvedimento è quindi annullato, con assorbimento del quarto motivo. In virtù dell’effetto conformativo, l’Amministrazione dovrà escludere dalla decadenza tutte le opere legittimamente realizzate nella vigenza di un valido titolo edilizio. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.