Rinnovo permesso di soggiorno: gravi motivi e prova del legame di parentela (TAR Lombardia n. 3085 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la causa di diniego prevista dall’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 non opera quando l’interruzione del soggiorno in Italia dipenda da gravi e comprovati motivi, la cui prova può essere fornita per la prima volta in giudizio. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento della Questura che abbia escluso tali motivi sul presupposto della mancata dimostrazione del rapporto di parentela con la persona assistita, quando la documentazione versata in causa smentisca tale assunto. La nota con cui l’amministrazione, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, ribadisce le ragioni del diniego non costituisce nuovo provvedimento impugnabile, ma mera esplicazione della motivazione già espressa. Il difetto di istruttoria integra il vizio di eccesso di potere e determina l’annullamento dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino peruviano, ha chiesto alla Questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno. L’amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando un’assenza continuativa dal territorio nazionale di circa quarantadue mesi, dal 6.4.2019 al 18.10.2022, e l’assenza di prova che tale allontanamento dipendesse da gravi e comprovati motivi.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, il difetto di istruttoria e la lesione del diritto di difesa. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 26/2024, ritenendo la documentazione idonea a provare il legame di parentela e le gravi ragioni personali legate allo stato di salute della nonna, insieme all’emergenza pandemica. La Questura ha poi depositato una relazione in cui ha escluso la coincidenza tra la paziente indicata nei certificati medici e la nonna del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale. La nota depositata dalla Questura dopo l’ordinanza cautelare non integra un nuovo provvedimento, ma una mera nota esplicativa della ragione già posta a fondamento del diniego, legata alla mancata dimostrazione del rapporto di parentela. Non era quindi necessaria una sua autonoma impugnazione.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la censura di violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. La norma consente il rinnovo quando l’interruzione del soggiorno dipenda da gravi e comprovati motivi. Nel caso concreto tali motivi risultano documentati dalla certificazione medica, tradotta e legalizzata, relativa allo stato di salute della nonna del ricorrente.
Il Collegio passa poi all’esame della documentazione. Da essa si ricavano elementi che smentiscono sia il provvedimento impugnato, là dove nega la prova del rapporto di parentela, sia la relazione della Questura del 23 luglio 2024. La circostanza che nei certificati medici sia indicato un nome lievemente diverso e sia aggiunto il cognome del marito non giustifica, di per sé sola, la conclusione della mancanza di identità tra la paziente e la nonna del ricorrente. La tesi dell’amministrazione trova smentita nella documentazione successivamente depositata e non contestata dalla difesa erariale: il certificato medico e il certificato di morte si riferiscono alla madre della madre del ricorrente.
Il provvedimento, laddove esclude la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare l’allontanamento, è pertanto viziato per difetto di istruttoria e va annullato. Le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso è accolto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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