Vincolo di PRG non impugnato e giudicato preclusivo per le antenne (TAR Marche n. 1181 del 17.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di rete che proponga una nuova istanza di autorizzazione per un impianto da collocare nel medesimo sito, con modifiche progettuali non idonee a mutare la valutazione di incompatibilità, non può contestare per la prima volta in sede di impugnazione del nuovo diniego le previsioni dello strumento urbanistico non gravate nel precedente giudizio. Su tali previsioni, richiamate sin dal primo diniego quale ragione ostativa, si è formato il giudicato, che ne conferma l’operatività e rende inammissibili le censure tardive. La reiterazione delle medesime ragioni ostative non integra difetto di istruttoria e di motivazione quando il progetto sia sostanzialmente identico e il Comune abbia comunque motivato con riferimento alle modifiche apportate. Il divieto di installazione di antenne e ripetitori nell’ambito di tutela integrale del centro storico, adottato in adeguamento al piano paesistico ambientale regionale, non costituisce divieto generalizzato illegittimo.
Il Fatto
La controversia riguarda una stazione radio base che il gestore intende collocare su area privata in una zona del territorio comunale. Una prima istanza era stata definita con diniego, annullato? no: il ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza n. 710 del 30 luglio 2024, non impugnata e passata in giudicato, sul rilievo del vincolo posto dallo strumento urbanistico comunale in adeguamento al piano paesistico regionale.
Il gestore presenta una seconda istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per il medesimo sito, riducendo l’altezza del palo da trenta a ventiquattro metri e ampliando la base. Il SUAP, recependo il parere negativo del Comune, dispone l’archiviazione. Il gestore impugna tale provvedimento e gli atti connessi, comprese le previsioni regolamentari e urbanistiche richiamate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il secondo progetto si distingue dal precedente solo per l’altezza del palo e per un leggero ampliamento della base, restando immutati il sito e la tipologia dell’intervento. La reiterazione delle medesime ragioni ostative non è dunque vizio, ma conferma che le modifiche non hanno superato le criticità già riscontrate.
Il TAR sottolinea come il Comune si sia diffusamente speso nel motivare la propria posizione sul nuovo progetto. Il parere richiama l’assenza di mitigazioni, l’ininfluenza delle differenze dimensionali, la persistente maggiore altezza dell’impianto rispetto alla vicina statua monumentale e la sostanziale similitudine dell’impatto visivo. Da qui l’esclusione del vizio istruttorio e motivazionale.
Il passaggio centrale riguarda il giudicato formatosi sulla sentenza n. 710/2024. In quella sede il TAR aveva riconosciuto fondate alcune censure, tra cui l’illegittimità del divieto generalizzato imposto dal regolamento comunale, la mancata offerta di un sito alternativo e la non vincolatività del piano di sviluppo della rete; aveva però ritenuto sufficiente a sostenere il diniego il vincolo di PRG sull’area, non impugnato.
Il Collegio ribadisce la prevalenza del piano paesistico ambientale sugli altri strumenti di governo del territorio, richiamando la sentenza n. 45 del 2022 della Corte costituzionale e la sentenza n. 5658/2015 del Consiglio di Stato. L’art. 45 delle NTA del PPAR qualifica le opere tecnologiche, tra cui antenne e ripetitori, come interventi di rilevante trasformazione del territorio; l’art. 25, lett. i), delle NTA del PRG vieta tali impianti nell’ambito di tutela integrale del centro storico.
Poiché la previsione urbanistica non è stata censurata nel precedente giudizio, le censure proposte per la prima volta con il nuovo ricorso sono inammissibili. Il TAR precisa inoltre che il Comune non si è sostituito alla Soprintendenza, avendo fatto valere un contrasto con la disciplina urbanistica, esercitando prerogative proprie. Il regime di esenzione dell’art. 31 delle NTA del PRG non è assoluto, subordinando l’installazione a una verifica di compatibilità ambientale. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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