Causa di servizio: irrilevante il giudicato amministrativo per il diniego (TAR Puglia n. 856 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per eccesso di potere, il diniego di dipendenza da causa di servizio che si fondi su una motivazione in contraddizione con le stesse conclusioni del verificatore nominato in sede procedimentale. L’assenza di lesioni ossee e di manifestazioni neurologiche immediate non è idonea, di per sé, a escludere il nesso causale quando il consulente abbia affermato la frequenza dell’insorgenza postuma del sanguinamento cerebrale. Una volta annullati con sentenza passata in giudicato due precedenti dinieghi, non residuano margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione, con la conseguenza che l’ulteriore diniego è viziato e l’equo indennizzo va riconosciuto.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva presentato in data 12.4.2003 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per una patologia conseguente a una caduta avvenuta in caserma il 9.10.2002. Il Ministero della Difesa, con decreto del 29.12.2020, aveva rigettato l’istanza, aderendo al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 10.12.2020, parimenti impugnato quale atto presupposto.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo violazione ed elusione di giudicato e eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. In via pregiudiziale la difesa ha dichiarato di rinunziare all’azione di nullità e ai motivi relativi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4227/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza, preso atto della rinunzia all’azione di nullità e ai motivi connessi alla violazione del giudicato. Ha quindi esaminato il merito dell’unico motivo residuo, incentrato sulla carenza di istruttoria e sul difetto di motivazione.
Le doglianze sono state ritenute fondate. I provvedimenti impugnati risultano irragionevoli perché affermano la carenza, agli atti del procedimento, di elementi idonei a valutare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, mentre è incontrovertibile l’esistenza della caduta in caserma e del trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale, certificati dalla cartella clinica acquisita in atti e riconosciuti anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4227/2019.
Il Collegio censura poi la motivazione del diniego secondo cui l’assenza di lesioni ossee e di manifestazioni neurologiche immediate sarebbe preclusiva dell’insorgenza della patologia. Il verificatore nominato in procedimento aveva affermato l’irrilevanza di tali circostanze, in ragione della frequenza, nelle patologie di questo genere, dell’insorgenza postuma di sversamenti anche in assenza di lesioni ossee o tegumentali. Lo stesso verificatore aveva concluso che, con ogni ragionevole probabilità, la patologia era dovuta all’incidente occorso in caserma, escludendo malformazioni o fattori interni determinanti.
Alla luce di tali conclusioni, e in applicazione del principio del one shot temperato, sostenuto dall’orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario (tra le molte, Consiglio di Stato, VI, 4 maggio 2022, n. 3480), il Collegio ha escluso ulteriori margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione. Gli atti negativi erano stati preceduti da due provvedimenti di diniego a loro volta annullati con sentenze passate in giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, e liquidazione del compenso al verificatore.
Nota della Redazione
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