Vincolo sopravvenuto e condono edilizio: obbligo di motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 498 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico o storico-artistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione delle opere e alla presentazione dell’istanza di condono non costituisce condizione ex se preclusiva della condonabilità. L’amministrazione deve valutare se sussista compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo. Il diniego fondato sul mero rinvio per relationem al parere negativo della Soprintendenza è illegittimo quando quest’ultimo si esprima con formule apodittiche e stereotipate, senza specificare le ragioni concrete del contrasto tra le opere e i valori tutelati. Il parere negativo non sfugge all’onere motivazionale dell’art. 3 legge n. 241/1990 e il giudice amministrativo ne sindaca la motivazione solo apparente. L’ordine di demolizione che non individui le opere abusive, in difetto di adeguata istruttoria, è illegittimo e affetto da illegittimità derivata rispetto al diniego di sanatoria.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico riconosciuto, proprietario di un immobile destinato a casa per ferie e all’accoglienza dei pellegrini, presenta nel 1986 tre istanze di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per interventi risalenti agli anni Cinquanta e Settanta: modifiche senza aumento di superficie o volume, un ampliamento di ridotte dimensioni per attività sportiva e un cambio di destinazione d’uso.

Nel 2018 il Comune rigetta le istanze richiamandosi al parere negativo della Soprintendenza, fondato sul vincolo apposto con D.M. 24 aprile 2008. Segue l’ordine di demolizione. Il TAR Lazio respinge ricorso e motivi aggiunti. L’ente appella, lamentando il difetto di motivazione dei dinieghi e dell’ordine demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Il primo motivo è fondato in via assorbente. I provvedimenti di diniego si limitano a richiamare il parere della Soprintendenza, che dichiara le opere non compatibili con i criteri di tutela monumentale perché “fortemente invasive”. Il Collegio ritiene tale formula astratta e generica.

Poiché il vincolo è sopravvenuto ventidue anni dopo la domanda e a decenni di distanza dalla realizzazione delle opere, si imponeva una motivazione rafforzata. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 231 del 2014. Il parere negativo deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici compendiati nel decreto di vincolo, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 8757 del 2024.

L’amministrazione non ha esternato alcun giudizio comparativo tra il contenuto del vincolo e le concrete caratteristiche del manufatto. Il vincolo sopravvenuto non è condizione insuperabile: occorre valutare la compatibilità tra le esigenze di tutela e la permanenza del manufatto, come in Cons. Stato, Sez. VI, n. 299 del 2023. Il lungo tempo trascorso ha ingenerato un legittimo affidamento, imponendo più specifica motivazione, senza che il mero decorso del tempo legittimi l’abuso (Ad. Plen. n. 9 del 2017).

Fondate sono anche le censure sull’ordine di demolizione. L’atto è affetto da illegittimità derivata e da carenza istruttoria: in assenza delle planimetrie ante e post operam è impossibile evincere la consistenza degli abusi. La stessa sentenza appellata riconosce l'”impossibilità di ricostruire la consistenza originaria dell’immobile”. L’amministrazione doveva accertare aliunde, anche con sopralluogo, l’effettiva sussistenza degli abusi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6983 del 2018). Il carattere vincolato dell’ordine non consente di superare l’assenza di esatta individuazione delle opere: l’ordine ha ad oggetto opere inesistenti o non determinate.

Il ricorso di primo grado è quindi accolto e i provvedimenti annullati. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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