Case mobili in camping e precarietà funzionale dell’opera abusiva (TAR Puglia n. 47 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto si accerta con criterio funzionale e non strutturale, avendo riguardo all’uso cui l’opera è destinata e non ai materiali impiegati o alla sua amovibilità. La casa mobile collocata in modo continuativo in una struttura ricettiva all’aperto, priva di meccanismi di rotazione e stabilmente ancorata al suolo, non soddisfa esigenze temporanee e costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate, e non richiede motivazione aggiuntiva in ragione del tempo trascorso. Esso ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi a chi si trovi in rapporto con la res tale da assicurare il ripristino dell’ordine giuridico violato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il dirigente del settore urbanistica del Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un manufatto destinato a unità abitativa, realizzato in un camping villaggio in area asseritamente sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione contesta l’assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento nasce da un rapporto della Polizia locale, che ha rilevato una serie di case mobili ad uso abitativo prive di titolo edilizio, collocate in piazzole per roulotte e divenute stabilmente ancorate al suolo. Il ricorrente lamenta difetto di motivazione e di istruttoria, natura precaria dell’opera ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999, non riferibilità dell’abuso alla propria persona, lesione dell’affidamento e violazione del principio di proporzionalità. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’opera. Richiamando un orientamento consolidato, rileva che il carattere precario si valuta con criterio funzionale: se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, la natura precaria va esclusa a prescindere dai materiali e dalla tecnica costruttiva. La precarietà non va confusa con la stagionalità, che non esclude la destinazione del manufatto a esigenze permanenti.

Applicando tale criterio, il TAR ritiene che l’asserita precarietà sia mera tesi difensiva priva di riscontro probatorio. Il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare la temporaneità dell’ancoraggio, la presenza di meccanismi di rotazione e l’allaccio facilmente rimovibile alle reti tecnologiche, come richiesto dall’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999. Le fotografie prodotte mostrano anzi manufatti privi di rotazione e non facilmente amovibili. La collocazione in un camping non muta la conclusione, perché temporanee sono le modalità di soggiorno e non la presenza stabile della struttura.

Il Collegio esclude poi che l’ordine possa essere contestato sul piano soggettivo. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, afferma che gli ordini di demolizione hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante. Nel caso concreto la sanzione è stata correttamente applicata a chi, in virtù di un titolo azionario, ha la disponibilità del bene abusivo.

Quanto alla motivazione, il TAR ricorda che l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. L’atto contiene la descrizione specifica dell’opera e l’individuazione delle norme violate, ovvero l’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; le censure di difetto istruttorio sono generiche e smentite dal rapporto di polizia e dal fascicolo fotografico richiamato per relationem.

Il richiamo all’affidamento è respinto: non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare, e il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Infine, la mancata esatta identificazione dell’area da acquisire non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi ricognitivi; il richiamo alla proporzionalità è privo di pregio perché l’ordine è atto prodromico all’acquisizione e vincolato all’accertamento dell’illecito. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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