Violazione del contraddittorio per questione rilevata d’ufficio e rinvio al primo giudice (C.G.A.R.S. n. 923 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che pone a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, senza averla precedentemente indicata alle parti in udienza con atto a verbale, viola l’art. 73, comma 3, c.p.a. e incide sul diritto al contraddittorio e sul diritto di difesa. La pronuncia così resa è viziata e non può essere confermata dal giudice di appello. Questi, accertata la violazione, deve annullare la sentenza e rimettere l’intera causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il meccanismo dell’avviso è posto a presidio delle parti contro le decisioni a sorpresa su profili che esplicano influenza decisiva sul giudizio.

Il Fatto

Due strutture sanitarie private convenzionate agiscono dinanzi al TAR Sicilia avverso il silenzio serbato dall’azienda sanitaria provinciale sull’istanza di ricognizione delle risorse residue dell’aggregato provinciale e di assegnazione alle strutture che avevano erogato prestazioni oltre il budget. Il giudice di primo grado, previa riunione di due ricorsi, accoglie parzialmente quello relativo all’annualità 2021 e respinge integralmente l’altro.

Quanto all’annualità 2020, il TAR nega l’interesse ad agire perché i ricorrenti non avevano dichiarato di avere effettuato prestazioni extra budget per quell’anno. Le società appellano deducendo, tra l’altro, che la carenza di interesse è stata rilevata d’ufficio senza il previo avviso alle parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, qualificato come assorbente, e ne verifica il fondamento sul piano documentale. La sentenza appellata enuncia espressamente che per il 2020 i ricorrenti non avevano neppure dichiarato di avere reso prestazioni extra budget, e che pertanto non si comprendeva quale interesse sorreggesse l’azione avverso il silenzio. Dal verbale dell’udienza camerale dinanzi al primo giudice risulta che nessun avviso è stato dato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La norma impone al giudice che ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio di indicarla in udienza, dandone atto a verbale. Si tratta di un meccanismo di tutela delle parti volto a evitare pronunce a sorpresa su profili decisivi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 2802 del 2019 e Cons. Stato, n. 165 del 2018, nonché l’indirizzo sedimentato secondo cui la violazione della norma integra lesione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

La conseguenza processuale è espressamente individuata dalla giurisprudenza richiamata: l’obbligo per il giudice di appello di annullare la sentenza e di rimettere l’intera causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. La regola è ribadita dalle decisioni citate, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2065 del 2020 e Cons. Stato, sez. II, n. 888 del 2024.

Applicando tale cornice, il Collegio rileva che il primo giudice ha effettivamente posto a base della decisione la carenza di interesse relativa all’azione avverso il silenzio sull’annualità 2020, ma avrebbe potuto farlo solo previo avviso alle parti. La censura è dunque fondata e il primo motivo, assorbente, determina l’accoglimento dell’appello.

La sentenza impugnata è annullata con rinvio dell’intera causa al TAR. La natura del vizio accertato e la retrocessione al primo giudice giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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