Ordine di demolizione agli eredi e diniego di condono consolidato (TAR Sicilia n. 2284 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio non opposto e mai sospeso si consolida e cristallizza la definitiva abusività dell’opera, a prescindere dalla legittimità del provvedimento. Gli eredi del destinatario dell’ordine di demolizione e del diniego non sono legittimati a impugnare per la prima volta quegli atti: il rapporto giuridico faceva capo ad altro soggetto e gli interessati dovevano riassumere il giudizio interrotto, non proporre un ricorso autonomo. Il nuovo ordine di demolizione notificato agli eredi costituisce mera rinnovazione del precedente comando. Nel merito, il manufatto ricadente nella fascia di tutela dei 150 metri dalla battigia è insanabile, e l’onere di provare la realizzazione ante 1976 grava sul privato.
Il Fatto
La dante causa dei ricorrenti presentava nel 1995 istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 per un manufatto prefabbricato ricadente nel territorio del Comune resistente. L’amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del gennaio 2020 e, nell’aprile 2020, ingiungeva la demolizione delle opere abusive.
Avverso quei provvedimenti la dante causa proponeva ricorso, interrotto per il suo decesso e poi dichiarato estinto con decreto decisorio del maggio 2024. Nel novembre 2023 il Comune notificava agli eredi una nuova ordinanza di demolizione, che rinnovava il comando già impartito. Gli eredi impugnavano quest’ultima, il diniego di condono, il preavviso di rigetto e la precedente ordinanza di demolizione, chiedendo l’annullamento e dolendosi, tra l’altro, della natura mobile del manufatto, del silenzio-assenso maturato e della distanza dalla battigia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la domanda di rinvio formulata dai ricorrenti, che richiamavano un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. L’istanza è respinta perché il ricorso è inammissibile sotto un profilo assorbente, ragione per cui la questione di costituzionalità non assume rilievo.
Il nodo è la legittimazione. Il diniego di condono era stato adottato nei confronti della sola dante causa, non degli odierni ricorrenti. Quel provvedimento non è mai stato sospeso e si è consolidato per effetto del decreto decisorio che ha chiuso il giudizio instaurato dall’originaria destinataria. Gli eredi, pertanto, non possono oggi impugnare un atto riferito a un rapporto giuridico facente capo ad altri.
La conseguenza processuale è netta: gli interessati avrebbero dovuto riassumere il giudizio definito con il decreto decisorio, non proporre un ricorso autonomo. Il Collegio sottolinea che il diniego di condono, a prescindere dalla sua legittimità, attesta la definitiva abusività dell’intervento, e che il nuovo ordine di demolizione altro non è che la rinnovazione del comando già ingiunto.
In via subordinata il Tribunale esamina il merito e lo ritiene comunque infondato. Il manufatto ricade nella fascia di tutela ambientale dei 150 metri dalla battigia ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976, con divieto di edificabilità assoluta. L’onere di provare che le strutture essenziali erano state completate entro il 31 dicembre 1976 grava sul privato, che non lo ha assolto: richiamato sul punto Consiglio di Stato sez. VI n. 570 del 27 gennaio 2022.
Il Collegio ribadisce poi la natura vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi, che non richiedono comparazione con l’interesse privato né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, escludendo qualsiasi affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Superflua risulta anche la comunicazione di avvio del procedimento, per la residualità di ogni apporto partecipativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese liquidate in euro duemila, oltre accessori.
Nota della Redazione
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