Carta docente, inottemperanza al giudicato e onere della prova dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3477 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, cioè il titolo giudiziale passato in giudicato. Grava invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo l’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la mera costituzione formale in giudizio. Il ricorso è parzialmente inammissibile nella parte relativa alle spese liquidate nel titolo e distratte in favore del difensore, quando questi non sia costituito nel giudizio di ottemperanza. La penalità di mora va esclusa se manifestamente iniqua, in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione non ha diritto a compenso.
Il Fatto
Con sentenza n. 1705/2024 il Tribunale di Patti ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta, per un valore di € 500,00, oltre alle spese distratte in favore del difensore antistatario.
Notificato il titolo esecutivo il 17 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile la sentenza, il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la rivalutazione degli interessi e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza contestare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che l’avvocato distrattario non aveva agito in proprio e che tale circostanza incideva sull’ammissibilità del ricorso per la parte relativa alle spese legali. Il ricorrente ha dato corso agli incombenti istruttori, ma non ha riscontrato il rilievo. Da qui la declaratoria di parziale inammissibilità della domanda di esecuzione delle spese distratte, per difetto di costituzione del difensore nel giudizio di ottemperanza.
Nel resto il ricorso è fondato. Il Collegio ha verificato la ritualità della notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Poiché il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo, spettava al Ministero dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’amministrazione non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo è esteso alle spese e ai diritti successivi al titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Collegio ha respinto la domanda di penalità di mora, manifestamente iniqua per il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme. Ha parimenti respinto la richiesta di rivalutazione e interessi, poiché il titolo da ottemperare aveva attribuito la sola sorte capitale, escludendo espressamente interessi legali e rivalutazione monetaria. È stata disposta la nomina del commissario ad acta nel Dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, senza compenso, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e la giurisprudenza amministrativa ivi citata. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore costituito.
Nota della Redazione
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