La fissazione ad horas dell’udienza di merito senza comunicazione viola il diritto di difesa e impedisce il riconoscimento della sentenza straniera (Cass. civ. Sez. 1 n. 22527 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il controllo demandato al giudice ex art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 218/1995 non si esaurisce nella verifica della mera regolarità formale del procedimento, ma attiene al rispetto effettivo del diritto di difesa, secondo i principi dell’ordine pubblico processuale. Non ogni inosservanza della legge processuale straniera integra una lesione del diritto di difesa, ma solo quella che, per la sua rilevante incidenza, abbia compromesso la partecipazione della parte alla fase decisiva del giudizio, impedendole di apprestare una idonea strategia difensiva. La fissazione dell’udienza di trattazione del merito a distanza di novanta minuti dall’udienza preliminare, senza alcuna preventiva comunicazione alla parte convenuta assente, preclude a quest’ultima qualsivoglia possibilità di partecipazione e configura una violazione grave e palese del diritto di difesa, ostativa al riconoscimento. La richiesta di informazioni supplementari all’autorità giudiziaria straniera prevista dall’art. 25, par. 2, Convenzione Italia-URSS del 1979 costituisce una mera facoltà, esercitabile solo in caso di necessità e non un obbligo, sicché la sua omissione non determina la nullità della decisione.

Il Fatto

Una società bielorussa chiedeva il riconoscimento in Italia, ai sensi dell’art. 64, legge n. 218/1995, della sentenza del Tribunale economico di Gomel del 14 aprile 2022 che aveva condannato una società italiana al pagamento di € 500.000,00. La Corte d’appello di Brescia aveva negato il riconoscimento, ritenendo violato il diritto di difesa della società italiana, alla quale non era stata comunicata la fissazione dell’udienza di merito, celebrata in sua assenza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. La Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro fattuale accertato dal giudice di merito: l’udienza preliminare si era tenuta il 14 aprile 2022 alle ore 10,00, alla sola presenza del Pubblico Ministero; al suo termine, il tribunale aveva fissato l’udienza di merito per le ore 11,30 dello stesso giorno, senza comunicarlo alle parti; la sentenza era stata pronunciata in assenza della società italiana, alla quale l’avviso era stato notificato solo il successivo 19 aprile, unitamente alla decisione.

Sul piano normativo, la Corte ha escluso che la condotta del tribunale bielorusso potesse trovare legittimazione nell’art. 173, comma 4, del Codice di procedura economico bielorusso. Tale disposizione subordina il passaggio diretto dall’udienza preliminare alla trattazione del merito al consenso delle parti presenti in udienza, consenso che, nel caso di specie, non era stato dichiarato da alcuna delle parti, essendo entrambe assenti. La mancata comparizione del convenuto, pur regolarmente informato dell’udienza preliminare, non equivale a una autorizzazione a procedere in violazione di ogni garanzia: la norma deve essere coordinata con l’art. 174, comma 3, del medesimo codice, che impone l’invio alle parti dell’ordinanza di fissazione dell’udienza di trattazione a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla sua adozione, comunicazione che deve avvenire, evidentemente, prima della celebrazione dell’udienza, per consentire alla parte assente di esercitare il proprio diritto di difesa.

La Corte ha poi respinto l’assunto della ricorrente secondo cui la partecipazione della società convenuta all’udienza di merito sarebbe stata comunque inutile, avendo la stessa sollevato solo eccezioni di rito. Tale argomento è stato reputato fallace, perché incompatibile con i principi del giusto processo e con le stesse norme processuali bielorusse, le quali, all’art. 174, comma 2, attribuiscono alle parti il diritto di riproporre in udienza di merito le istanze già respinte nella fase preliminare. La società italiana era stata quindi privata della possibilità di esercitare prerogative difensive che la stessa legge processuale straniera le riconosceva espressamente.

Quanto ai motivi concernenti l’art. 25, par. 2, della Convenzione Italia-URSS del 1979, la Cassazione ha chiarito che la richiesta di informazioni all’autorità straniera costituisce una mera facoltà, che il giudice può esercitare “in caso di necessità”, e non un obbligo giuridico. Nel caso concreto, l’evidenza fattuale accertata era da sola sufficiente a comprovare l’impossibilità materiale per la società di partecipare all’udienza di merito, rendendo superflua qualsiasi richiesta di chiarimenti. Infine, la Corte ha rimarcato che l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento, inclusa l’eventuale sanatoria dei vizi processuali, grava sulla parte che richiede il riconoscimento, onere non assolto dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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