Opposizione alla stima e termine ex art. 19 legge n. 865/1971 (Cass. civ. Sez. 1 n. 22524 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità regolata dalla legge n. 865 del 1971, il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima ai sensi dell’art. 19 di detta legge decorre, per qualunque interessato, dall’inserzione dell’avviso di deposito della relazione della Commissione provinciale espropri nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia e, a seguito della soppressione del FAL, dal momento dell’affissione del predetto avviso sull’albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge. Ne deriva che, in assenza di tali formalità, la mera conoscenza del decreto di esproprio non fa decorrere il termine di decadenza. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, non potendo configurarsi il vizio di omessa pronuncia quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della sentenza, né quello di omesso esame con riferimento a mere deduzioni difensive.
Il Fatto
I proprietari di una villa avevano convenuto in giudizio la società concessionaria autostradale, la quale, dopo aver occupato il giardino di pertinenza dell’immobile per l’ampliamento dell’autostrada, aveva ottenuto un decreto di espropriazione. Gli espropriati, ritenendo incongrua l’indennità determinata, proponevano opposizione alla stima. La Corte d’appello accoglieva la domanda, determinando l’indennità in misura superiore e rigettando l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dalla società, sul rilievo che il termine di decadenza non aveva iniziato a decorrere per il mancato assolvimento delle formalità pubblicitarie previste dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società espropriante, esaminando i due motivi formulati. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 16 e 19 della legge n. 865/1971, oltre all’omessa pronuncia e all’omesso esame, contestando che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere necessarie le formalità di pubblicazione per la decorrenza del termine, anziché considerare sufficiente la conoscenza del decreto di esproprio. La S.C. ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. La Corte di merito, richiamando precedenti di legittimità, aveva correttamente affermato che il termine di decadenza decorre solo dal compimento delle formalità di cui all’art. 16 della legge n. 865/1971. Ha, inoltre, escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia, in quanto la questione prospettata era incompatibile con l’impostazione accolta, e di omesso esame, trattandosi di profili non riconducibili a fatti storici.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 191 e 115 cod. proc. civ., deducendo che il valore dell’area avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche del bene alla data del decreto di espropriazione. La Cassazione ha parimenti dichiarato il motivo inammissibile, rilevando l’erroneità del richiamo alla disciplina del testo unico, inapplicabile ratione temporis, e l’eccentricità delle censure rispetto alla ratio della decisione, che aveva valorizzato il rapporto pertinenziale del giardino con la villa, a prescindere dalle potenzialità edificatorie dell’area, escluse anche nel precedente giudizio.
La Corte ha, infine, confermato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato, è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non per la mancata valutazione di deduzioni difensive. In ragione della declaratoria di inammissibilità, la società ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con la statuizione sul pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso