Dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 946 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa la cessazione dell’interesse alla decisione della causa determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito processuale, avente natura formale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Melendugno sull’istanza-diffida presentata in data 20.12.2023, volta all’adozione degli atti necessari a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Con motivi aggiunti, contestavano altresì la successiva nota comunale recante ad oggetto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 ovvero la restituzione previa riduzione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente, con atto depositato in data 19.5.2026, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Il Tribunale ritiene che la sopravvenuta dichiarazione comporti la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La declinatoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta l’esito naturale del processo, non essendovi più alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di merito.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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