Estinzione del giudizio per definizione agevolata: il versamento della prima rata perfeziona la rottamazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4370 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del giudizio avente a oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022 si perfeziona, ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio, dietro presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento della prima rata, senza che occorra la prova del pagamento integrale. La declaratoria di estinzione, non costituendo pronuncia di merito, non comporta la condanna alle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né l’applicabilità del contributo unificato.

Il Fatto

La società cooperativa sociale, a seguito di un verbale unico notificato dall’INPS, aveva impugnato la pretesa contributiva derivante dalla riqualificazione del contratto collettivo applicabile ai propri dipendenti. La Corte d’Appello aveva respinto l’appello della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione-quater, depositando la documentazione attestante il pagamento delle rate dovute nei termini di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la parte ricorrente aveva rinunciato al ricorso e aderito alla definizione agevolata, depositando la determinazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate e la documentazione dei pagamenti effettuati. Tuttavia, non risultava provato il pagamento integrale delle somme. In via pregiudiziale, la Corte ha applicato lo ius superveniens di cui all’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica entrata in vigore il 02/08/2025.

La norma, nel suo tenore letterale, chiarisce che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022 e della comunicazione attestante il versamento della prima rata. La Corte ha quindi ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Quanto alle spese di lite, la Corte ha precisato che, in mancanza di disposizioni speciali, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendovi luogo a pronuncia al riguardo. Ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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