Bonifici disposti dalla vittima di truffa: operazioni autorizzate e responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 4401 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il pagatore agisca su indicazioni del frodatore e senza la consapevolezza di disporre una transazione. In tale ipotesi non opera il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al D. Lgs n. 11/2010, con esonero del prestatore di servizi di pagamento dalla prova di autenticazione e senza responsabilità oggettiva a suo carico. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. La preclusione derivante dalla pendenza di un procedimento penale non opera se la controversia non è stata devoluta all’autorità giudiziaria con domanda o eccezione idonea a provocarne il pronunciamento.
Il Fatto
La ricorrente, contattata nel dicembre 2025 da un sedicente broker finanziario, veniva indotta ad avviare un’attività di trading. Convinta di iscriversi a una piattaforma, versava inizialmente € 200,00 e visualizzava sul proprio wallet ingenti interessi. Poi, allettata dalla prospettiva di maggiori guadagni, eseguiva ulteriori versamenti.
Insospettitasi a seguito delle difficoltà frapposte alle richieste di prelievo, si avvedeva di essere stata vittima di una truffa. Contestava all’intermediario la violazione della normativa antiriciclaggio e di non avere bloccato operazioni anomale per frequenza, importi e destinazione a conti maltesi, chiedendo il rimborso di € 53.000,00. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della disciplina PSD2, nonché il difetto di prove sulla propria responsabilità.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio affronta la questione della litispendenza. La ricorrente aveva chiesto tardivamente di produrre documentazione ulteriore, deducendo la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti. Le Disposizioni ABF escludono i ricorsi su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, ma la preclusione è di stretta interpretazione. Il Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 5265/2014, ha chiarito che non basta la mera narrazione del fatto in un giudizio pendente. Nel caso concreto, la denuncia-querela non risulta rivolta contro l’intermediatore, né consta che la responsabilità di questo sia stata sottoposta al giudice ordinario: difettano identità di petitum e causa petendi. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, è pacifico che le quattro operazioni di bonifico istantaneo, eseguite nei giorni 14, 16, 17 e 19 dicembre 2025, siano state disposte personalmente dalla cliente, caduta vittima del raggiro. Secondo l’orientamento dei Collegi richiamato dal provvedimento, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa deve considerarsi autorizzata. Rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni “sotto dettatura”, poste in essere seguendo le indicazioni del frodatore. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate e l’esonero della banca dalla prova di autenticazione.
Il Collegio precisa, tuttavia, che una responsabilità concorrente del PSP secondo il diritto comune è configurabile quando emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il provvedimento individua tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto e il mancato rilievo di indici di frode in presenza di un blocco che avrebbe reso consapevole il cliente. Nessuna di esse ricorre nel caso di specie.
Quanto agli obblighi di vigilanza e adeguata verifica, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare gli indici di anomalia: mancano gli estratti conto che avrebbero consentito di verificare l’asserita inusualità delle operazioni rispetto alla movimentazione ordinaria, né risultano integrati i presupposti del D.M. 112/2007. Non si ravvisa violazione della normativa antiriciclaggio. Il recall dei bonifici, richiesto dalla cliente il 22/12/2025 e avviato dall’intermediario il giorno successivo, non è stato oggetto di contestazione nelle repliche. La domanda è quindi infondata e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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