Il traliccio visibile non giustifica limiti di altezza alle stazioni radio base (TAR Lombardia n. 491 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base non può fondarsi sulla mera visibilità a distanza del traliccio né sull’imposizione di limiti di altezza non supportati da esigenze tecniche dimostrate. L’esame di impatto paesistico previsto dagli artt. 35 e 39 del PTPR Lombardia è ammissibile anche fuori dalle aree vincolate, ma non può trasformarsi in un divieto generalizzato alla localizzazione degli impianti, dovendo restare contributo istruttorio di una valutazione sito-specifica. La classe di sensibilità paesistica dell’area è quella assegnata dal PGT e non può essere aggravata d’ufficio dall’amministrazione. Eventuali limiti all’altezza sono legittimi solo se il Comune prova l’esistenza di soluzioni tecniche ed economicamente equivalenti di minor impatto.

Il Fatto

Una società operatrice di rete mobile ha impugnato il provvedimento del responsabile del SUAP con cui il Comune ha negato l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in area non sottoposta a vincolo paesistico. Il diniego recepiva il parere negativo della Commissione per il Paesaggio, che — assumendo come riferimento non il sito dell’impianto (classe di sensibilità paesistica 2, bassa) ma l’area a confine (classe 3, media) — aveva ritenuto il traliccio eccessivamente alto e impattante, suggerendo di ridurne l’altezza da 36 a 18 metri.

La ricorrente ha dedotto l’inapplicabilità dell’esame di impatto paesistico agli impianti di telecomunicazione, soggetti alla disciplina speciale degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, e, in subordine, il travisamento e il difetto di istruttoria. Il Collegio ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 27 del 29.01.2024 e, all’esito dell’udienza di merito, ha confermato integralmente le considerazioni già svolte in quella sede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili, escludendo però limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La normativa nazionale è improntata a un chiaro favore per gli impianti di telecomunicazione.

Su questa base il TAR ritiene compatibile con i principi nazionali la disciplina degli artt. 35 e 39 del PTPR, che prevede l’esame di impatto paesistico sull’intero territorio comunale, e quindi anche fuori dalle aree vincolate. Tuttavia, la normativa statale pone un limite agli effetti di tale strumento: esso può valutare l’idoneità dei siti, ma non può diventare una tipologia alternativa di divieto generalizzato. I parametri della DGR n. 7/11045 del 2002 restano uno dei contributi istruttori di una valutazione sito-specifica, senza funzione automaticamente ostativa.

Il Collegio censura poi l’operazione dell’amministrazione, che ha forzato i parametri regionali assegnando all’area scelta una classe di sensibilità diversa da quella del PGT (2, bassa, e non 3, media). Quanto alla visibilità del traliccio da luoghi a sensibilità più elevata, essa è caratteristica ineliminabile di simili infrastrutture: se intesa come elemento ostativo, escluderebbe intere zone del territorio, operando come un divieto generalizzato.

Il problema della visibilità non può essere affrontato neppure con la fissazione di limiti di altezza. In un territorio pianeggiante non è chiaro quale sia il livello accettabile di sviluppo verticale di infrastrutture comunque percepibili, con il rischio di un giudizio meramente soggettivo. Sussistono inoltre le esigenze tecniche dei gestori, tenuti ad assicurare una copertura di rete omogenea nel rispetto dei limiti di esposizione: una regolamentazione che rendesse impossibili o più gravosi tali obiettivi sarebbe illegittima e andrebbe disapplicata, anche quando gli ostacoli siano posti dagli uffici comunali in relazione a singole domande.

La mera visibilità del traliccio entro un’area vasta costituisce componente normale del paesaggio in una fruizione moderna, che al profilo estetico abbina quello funzionale. Un sintomo di sproporzione dell’altezza emergerebbe solo se il Comune provasse che la progettazione si discosta dalle soluzioni tecniche normalmente praticate: prova che nel caso in esame non è stata fornita. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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