Impianti eolici e VIA: il cumulo con quelli esistenti giustifica il diniego (Cons. Stato n. 4831 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le torri eoliche costituiscono, allo stato della normativa, elementi detrattori del paesaggio, in quanto impianti industriali. La presenza di altri impianti del medesimo tipo già installati sul territorio e il conseguente parziale degrado dell’area non impediscono all’amministrazione di negare la valutazione di impatto ambientale per ulteriori installazioni, dovendosi evitare un degrado ancora maggiore. Il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale di un parco eolico investe un’opera che si somma a quella esistente e va espresso sulla dimensione complessiva dell’insieme. La valutazione di impatto ambientale integra un atto di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per palesi profili di irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti. Il diniego che si fondi sull’assenza di misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali, ai sensi dell’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003, è congruamente motivato e non sindacabile nel merito.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto per la realizzazione del parco eolico denominato “Carpignano Fischetti” chiedeva alla Provincia di Lecce la valutazione di impatto ambientale. La Provincia esprimeva un primo diniego, annullato dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, con sentenza n. 393 del 2020, per difetto di motivazione rispetto alle osservazioni procedimentali. Dopo aver riconvocato le amministrazioni coinvolte, la Provincia negava nuovamente la valutazione con determinazione n. 847 del 24 luglio 2020.
La società impugnava il nuovo provvedimento. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 1799 del 2021, rilevando che il diniego si fondava su una valutazione del progetto nella sua interezza. La società proponeva appello, contestando sia l’impostazione del giudice di primo grado sia i singoli pareri sfavorevoli resi in sede di conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente le censure, tutte incentrate sulla medesima questione. Il Collegio precisa che le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, trattandosi in sintesi estrema di impianti industriali. Il quesito è se la presenza di altri impianti già installati, e quindi di un parziale degrado della zona, possa impedire di negare la V.I.A. per ulteriori installazioni.
La risposta dell’amministrazione non è viziata da illogicità, dato il numero degli impianti già esistenti e la congruità dei pareri espressi in conferenza di servizi. La Corte ribadisce che la valutazione di impatto ambientale non è solo un atto tecnico, ma anche un atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, con ampio margine di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irrazionalità, illogicità o errore di fatto (Cons. Stato n. 7987 del 2024; Cons. Stato n. 6947 del 2024).
Nel caso di realizzazione di più impianti occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova (Cons. Stato n. 5465 del 2022). Il giudizio negativo si è correttamente fondato sulla rilevanza dell’assenza, ai sensi dell’art. 12, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003, di misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali.
La Corte richiama l’indirizzo secondo cui la presenza di numerose strutture già installate e il parziale degrado della zona non giustificano l’approvazione di ulteriori installazioni, al fine di prevenire un deterioramento ulteriore dell’area (Cons. Stato n. 7400 del 2024). Le controdeduzioni della società si atteggiano a mera opinione dissenziente rispetto alle valutazioni dell’amministrazione, che non ne restano intaccate.
Quanto ai pareri, essi evidenziano l’incompatibilità dell’intervento con lo strumento urbanistico e l’interferenza con gli uliveti della zona DOP Terra d’Otranto, comportando l’espianto di circa 150 alberi con impatto cumulativo rilevante; irrilevante è che non tutte le coltivazioni siano DOP. La Corte rileva inoltre l’inammissibilità delle critiche ai pareri sfavorevoli dei comuni non impugnati, sui quali si è formato il giudicato interno. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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