Visto di conformità infedele, competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 13282 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione è inderogabile: l’atto compiuto in sua violazione è illegittimo.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente. All’esito del controllo formale, l’ufficio provinciale ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente assistito.
Il professionista impugnò la cartella di pagamento deducendo, tra l’altro, il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. La Commissione provinciale accolse parzialmente i ricorsi e la Commissione regionale rigettò gli appelli. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione; il professionista propose ricorso incidentale, ribadendo l’incompetenza dell’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo di ricorso incidentale, per la sua capacità di definire l’intera controversia con assorbimento degli ulteriori mezzi. Il quesito riguarda l’individuazione dell’ufficio competente a iscrivere a ruolo, nei confronti del professionista che ha apposto il visto infedele, le somme previste dalla norma.
Il Collegio rileva che, per la stessa fattispecie e tra le stesse parti, la legittimità ha già chiarito che la responsabilità del professionista ha funzione anche punitiva. Da tale qualificazione discende che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non all’ufficio competente per il domicilio del contribuente assistito.
La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 11660/2024 e da numerose conformi tra le stesse parti (Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14785/2024 e altre), e non ravvisa nelle difese argomenti per discostarsene. L’attribuzione di competenza non può essere derogata, penali l’illegittimità dell’atto compiuto in sua violazione.
Ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo del professionista è accolto per la nullità dell’atto impugnato, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che vi ha provveduto. Restano assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento.
Nota della Redazione
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