Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 330 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che accoglie il ricorso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non opposto. Esso costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni prescritte dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia è tenuto all’integrale esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina commissario ad acta il dirigente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, senza compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso del ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di euro 1.600,00, oltre alle spese del procedimento liquidate in euro 500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, ritualmente notificato, non veniva opposto e diveniva definitivo. Il Ministero non vi dava esecuzione. I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, proponevano ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Il giudice verifica poi il decorso dei termini di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre ottemperato all’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestando la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l’esercizio di azioni per lo stesso credito. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina quindi commissario ad acta il dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Esclude la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sancito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
All’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre oneri di legge, nonché al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato n. 3484/2021, Cons. Stato n. 1498/2017 e TAR Campania n. 153/2022, e del contributo unificato, in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.