Diniego di sanatoria edilizia legittimo in pendenza di indagini penali (TAR Puglia n. 303 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto manufatti ricadenti in area demaniale marittima, il diniego dell’amministrazione comunale fondato sull’assenza dei pareri vincolanti della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del Demanio non è illegittimo quando tali pareri siano sospesi in ragione della pendenza di indagini penali riguardanti il medesimo immobile. L’esigenza di non ostacolare il regolare svolgimento dell’attività investigativa, specie se l’autorità marittima è delegata a svolgerla, integra le gravi ragioni che giustificano la sospensione ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Il provvedimento di rigetto così motivato va qualificato come diniego allo stato degli atti: esso lascia integra la possibilità di ripresentare l’istanza all’esito delle indagini, mentre la conservazione dello stato dei luoghi opera anche quale fatto ostativo all’adozione di provvedimenti ripristinatori.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura turistico-ricreativa destinata alla ristorazione, concessa in uso insieme all’area sulla quale insiste e ricadente in prevalenza in demanio marittimo. Dopo un sopralluogo, la Capitaneria di Porto ha contestato la carenza di titolo rispetto ad alcune opere. L’interessata ha quindi chiesto al Comune il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune ha rigettato l’istanza rilevando che la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio avevano sospeso i rispettivi pareri per la pendenza di indagini penali sui presunti abusi in area demaniale. La ricorrente ha impugnato il diniego insieme alle note di sospensione, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la tardività del parere dell’Agenzia del Demanio rispetto al termine di trenta giorni, l’illegittimità della dilazione a novanta giorni e l’insussistenza delle ragioni ostative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5909 del 3.7.2024, che ha riformato una precedente pronuncia dello stesso TAR e ha confermato la legittimità della sospensione del nulla osta disposta dalla Capitaneria di Porto. In quella sede si è chiarito che l’autorità marittima, delegata dall’autorità giudiziaria a svolgere le indagini, non avrebbe potuto revocare la sospensione in pendenza del procedimento penale.

Il TAR aderisce a tale indirizzo, evidenziando come l’art. 21-quater della legge n. 241/1990 ammetta la sospensione per gravi ragioni e come, nella specie, la concorrenza di un’attività di indagine giudiziaria precluda all’amministrazione ogni possibilità di superare la portata del provvedimento cautelare. La sussistenza di una procedura edilizia non conforme allo stato autorizzato risulta peraltro documentata in via amministrativa.

Ne consegue l’impossibilità di rilasciare il nulla osta e, quindi, di definire il procedimento di sanatoria nella pendenza dell’indagine riguardante il medesimo immobile. Il Collegio richiama l’esigenza di non ostacolare il corso regolare dell’attività investigativa, tanto più che la Capitaneria è delegata a svolgerla.

Il TAR qualifica poi il provvedimento impugnato come diniego allo stato degli atti. Tale natura lascia integra la facoltà di ripresentare l’istanza di sanatoria all’esito delle indagini, sussistendone i presupposti. Nelle more, l’esigenza di conservare lo stato delle cose rileva non solo come ragione impeditiva del titolo edilizio, ma anche come fatto ostativo ai provvedimenti ripristinatori.

Assorbite le questioni preliminari della difesa erariale, il ricorso è rigettato. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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