Revoca della misura di prevenzione collaborativa e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1766 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca ex nunc di una misura di prevenzione collaborativa, disposta dall’amministrazione nel corso del giudizio, non equivale all’annullamento del provvedimento impugnato e non consente, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità nella pronuncia sul merito della pretesa annullatoria. La valutazione di soccombenza virtuale, richiesta dalla parte ricorrente, può essere riconosciuta sulla base dei precedenti che hanno accolto ricorsi analoghi, ma resta distinta dall’esito processuale e non incide sulla compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Catania ha applicato nei suoi confronti le disposizioni dell’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, prescrivendo per undici mesi l’osservanza delle misure di prevenzione collaborativa. La misura si collega a un procedimento penale avviato nel 2007 a carico dell’amministratore unico e al sequestro del patrimonio, poi annullato in appello con dissequestro e restituzione dei beni, a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della Procura.
La società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 2-ter, e 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché dell’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU, e eccesso di potere sotto molteplici profili. Chiede l’annullamento, previa sospensione. Nel corso del giudizio la Prefettura revoca la misura e la ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in vista della pubblica udienza, la ricorrente ha prodotto il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato le misure di prevenzione collaborativa adottate nei confronti di più società, tra cui la ricorrente, in tesi riconducibili al medesimo soggetto. La revoca è stata adottata dopo che il TAR aveva accolto i ricorsi avversanti le analoghe misure emesse nei confronti dell’amministratore unico e di altre società, ritenute riconducibili allo stesso (TAR Catania, sez. V, nn. 594/2024, 987/2024, 988/2024 e 989/2024), e dopo la nota dell’Avvocatura dello Stato che ha ritenuto inopportuno impugnare la sentenza n. 594/2024.
Su questa base il TAR dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando le dichiarazioni della ricorrente e la documentazione sopravvenuta. La decisione esclude espressamente la cessazione della materia del contendere: la Prefettura non ha annullato il provvedimento, ma lo ha revocato, con efficacia ex nunc. Il provvedimento impugnato resta quindi formalmente in vita per il passato, pur privato degli effetti per il futuro.
Quanto alla soccombenza virtuale invocata dalla ricorrente, il Collegio la ritiene sussistente e rinvia integralmente alle sentenze richiamate, che hanno riconosciuto le ragioni delle società in posizione analoga. Tali pronunce hanno ritenuto che il provvedimento “non si palesa soddisfacente nella dimostrazione dell’attualità del condizionamento, anche solo potenziale, da parte delle organizzazioni criminali, dell’attività d’impresa della ricorrente”.
Il Collegio, analogamente ai precedenti, compensa le spese di giudizio in ragione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.