Clausola sociale e internalizzazione dei servizi sociali: transito nei limiti del fabbisogno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26175 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali ha portata precettiva e mira a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale in caso di subentro nell’appalto, ma non impone un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutti i dipendenti dell’appaltatore uscente. Il suo ambito applicativo va verificato in relazione alla continuità oggettiva delle prestazioni e al fabbisogno organizzativo risultante dal nuovo affidamento. La tutela opera nei limiti del personale stabilmente impiegato nei servizi oggetto di prosecuzione, con esclusione delle posizioni meramente destinate alle sostituzioni. La titolarità di un contratto a tempo indeterminato e il possesso dell’anzianità minima costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti al transito automatico.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di una cooperativa che gestiva l’appalto dei servizi sociali del Comune di Messina. Il Comune, per internalizzare tali servizi, aveva costituito un’azienda speciale destinata ad assumere il personale già titolare di contratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici, con anzianità di almeno sei mesi. Il lavoratore, escluso dall’elenco del personale transitato perché indicato come addetto alle sostituzioni, ha agito in giudizio per ottenere l’assunzione.

Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’ha annullata, rigettando l’originaria richiesta. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi investono la portata applicativa dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali e la sua osservanza nel caso concreto. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati. Il principio di riferimento è quello per cui, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato, trattandosi di previsione contrattuale a portata precettiva (Cass., Sez. L, n. 15684 del 2016; Cass., Sez. L, n. 9133 del 2024).

Tale principio non comporta però un obbligo assoluto di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente. Occorre verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo in presenza di questa continuità oggettiva la clausola sociale vincola al passaggio del personale stabilmente impiegato nel servizio.

La Corte territoriale ha accertato che il Comune aveva definito i criteri di transito e, all’esito di un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, aveva individuato in 510 unità il personale da trasferire, corrispondente a quello stabilmente addetto ai servizi previsti dai capitolati, riservando al restante personale, compreso quello destinato alle sostituzioni, l’inserimento nella cosiddetta long list. Il limite quantitativo non è stato fissato in modo arbitrario né per mere esigenze di bilancio, ma è stato correlato al fabbisogno dei servizi della gestione internalizzata.

La sentenza impugnata, all’esito di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha acclarato che i nuovi capitolati non prevedevano l’erogazione degli stessi servizi precedentemente previsti, ma solo di quelli utili all’impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno. Il lavoratore non rientrava tra il personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma era inserito tra i destinati a coprire esigenze sostitutive. La diversa prospettazione del ricorrente sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo, che deduce contraddittorietà e insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile, non potendo più trovare ingresso nel giudizio di legittimità il vizio di insufficienza della motivazione. Il quinto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il ricorso è rigettato; la novità della questione e l’esistenza di precedenti che hanno valorizzato la funzione di salvaguardia occupazionale della clausola giustificano la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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