Vizi revocatori dedotti come motivi di cassazione: inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 20011 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità e ricondursi in maniera immediata e inequivocabile a una delle fattispecie di vizio previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il motivo che deduca i vizi revocatori di cui all’art. 395, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., giacché l’art. 398 cod. proc. civ. riserva tali vizi alla domanda di revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In presenza di doppia conforme, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude altresì la deducibilità in sede di legittimità del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo.
Il Fatto
Il proprietario di un box auto in un complesso condominiale impugna la delibera assembleare che, modificando la quota millesimale a lui attribuita, ha inciso sul riparto delle spese. Il Tribunale di Roma rigetta la domanda; la corte d’appello di Roma respinge il gravame, ritenendo che il condominio avesse legittimamente recepito la nuova attribuzione millesimale deliberata da altra assemblea condominiale.
Il soccombente propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il condominio intimato non svolge difese. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda la riconducibilità delle censure ai vizi tipici del ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 395, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., lamentando il dolo della controparte e il contrasto con precedenti giudicati. La Corte rileva che la doglianza non si riconduce ad alcuno dei motivi dell’art. 360 cod. proc. civ. e investe, piuttosto, vizi revocatori della decisione d’appello.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il ricorso deve articolarsi in specifiche censure immediatamente riconducibili ai cinque motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali ma con chiara individuazione del vizio (Sez. U. n. 32415 del 2021; Sez. 6-2 n. 11603 del 2018).
Poiché l’art. 398 cod. proc. civ. riserva i vizi dell’art. 395 cod. proc. civ. alla revocazione davanti al giudice che ha emesso la sentenza, il motivo è inammissibile.
Il secondo motivo denuncia omessa ed erronea motivazione e travisamento. La Corte ne rileva l’inammissibilità sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme. Nel merito, la sentenza impugnata non è “apparente”, perché espone le ragioni di fatto e di diritto che ne consentono l’effettivo controllo (Sez. U. n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). Il ricorso è rigettato, con presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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