Inammissibile il ricorso che non censura tutte le rationes decidendi; la nomina dell’amministratore di condominio non può avvenire per facta concludentia dopo la l. n. 220/2012 (Cass. civ. Sez. 2 n. 7776 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere assembleari di condominio, è inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza sorretta da una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarla autonomamente, non censuri specificamente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione, omettendo l’impugnazione di una di esse per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata autorizzazione della querela di falso e la mancata sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 225, secondo comma, e 295 c.p.c. non integrano vizio di legittimità quando l’accertamento della falsità del verbale risulti irrilevante ai fini della decisione, in quanto l’amministratore sia stato comunque investito della qualifica con successiva delibera di conferma, atto di nomina autonomo. Nel regime successivo alla l. n. 220/2012, la nomina dell’amministratore di condominio non può risultare da comportamento concludente dei condomini: l’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. prescrive che all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo l’amministratore specifichi analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso, a pena di nullità della nomina, requisito di forma incompatibile con un’ investitura per facta concludentia.

Il Fatto

Il condomino e la condomina convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa il Condominio e l’amministratore, chiedendo l’accertamento del difetto di nomina di quest’ultimo e l’annullamento della delibera assembleare del 20 marzo 2017 con la quale era stato confermato nell’incarico. Gli attori deducevano la falsità del verbale dell’assemblea del 27 luglio 2015, da cui risultava la nomina dell’amministratore, sostenendo che in quella stessa data si fosse svolta una diversa assemblea, regolarmente convocata, che aveva nominato altro soggetto. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, ritenendo l’azione ex art. 1137 c.c. tempestiva, ma carente di legittimazione passiva l’amministratore, e dichiarando inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. il secondo motivo d’appello, nonché infondato nel merito. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha disposto l’esame prioritario del secondo motivo, concernente i profili di illegittimità attribuiti alla delibera di conferma dell’amministratore del 2017, unica delibera oggetto di impugnazione nel processo. I ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 1130 c.c. e 69 disp. att. c.c. sotto cinque profili, tra cui la mancata convocazione dell’assemblea entro centottanta giorni, l’omessa indicazione dei valori millesimali, degli orari e l’approvazione delle tabelle a maggioranza. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata aveva già dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, avendo ritenuto che le censure eccedessero il petitum originario, e il ricorso per cassazione non censurava specificamente questa prima e autonoma ratio decidendi, limitandosi a riproporre le doglianze nel merito. La Corte ha richiamato il principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarla autonomamente, il ricorrente ha l’onere di impugnarle tutte, essendo l’omessa impugnazione di una causa di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto al primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, alla motivazione perplessa e alla mancata autorizzazione della querela di falso con conseguente mancata sospensione del giudizio ex artt. 225, secondo comma, e 295 c.p.c., esso è stato rigettato. L’inammissibilità del secondo motivo consolida la validità della conferma dell’amministratore, deliberata dall’assemblea del 20 marzo 2017, quale atto di nomina autonomo, idoneo a fondare la legittimazione dell’amministratore indipendentemente dalla validità o invalidità della precedente investitura. Il primo motivo si concentrava sulla questione della nomina originaria del 2015, senza investire specificamente la validità della successiva conferma: la relativa ratio decidendi regge quindi ad ogni censura.

La Corte ha tuttavia ritenuto di correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la qualifica di amministratore per comportamento concludente dei condomini, richiamando il principio enunciato da Cass. n. 2242 del 2016. Tale precedente, riferito a una fattispecie anteriore all’entrata in vigore della l. n. 220/2012, non è pertinente nel regime successivo alla riforma. L’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. prescrive che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, specifichi analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso, a pena di nullità della nomina stessa: tale requisito di forma non è compatibile con una nomina per facta concludentia, che per definizione prescinde da una dichiarazione espressa e non consente la specificazione del compenso. La decisione di rigetto dell’appello resta nondimeno corretta nel risultato, potendosi fondare sull’autonoma e assorbente ratio decidendi della conferma formale. Con riguardo alla querela di falso, la Corte ha escluso la pregiudizialità tra quel giudizio e la presente controversia, essendo irrilevante l’accertamento della falsità del verbale del 2015 alla luce della conferma formale del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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