Volontariato non autorizzato del dipendente pubblico e rimborso spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2100 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto previsto dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 opera per tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, salva l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Ne sono esclusi i soli incarichi per i quali sia corrisposto unicamente il rimborso delle spese documentate. Le somme erogate a forfait e differenziate in base al tipo di attività svolta non costituiscono rimborso delle spese, ma corrispettivo retributivo, con conseguente violazione del divieto. In sede di legittimità la denuncia cumulativa di vizi eterogenei (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame) è inammissibile, non consentendo di isolare le singole censure. La colpa del dipendente è configurabile a prescindere dalla consapevolezza del carattere retributivo del compenso.

Il Fatto

I ricorrenti, infermieri professionali alle dipendenze di un’azienda sanitaria, hanno impugnato le sanzioni amministrative loro applicate per avere svolto attività di volontariato extraziendale non autorizzata, retribuita con un importo forfettario giornaliero. Hanno inoltre chiesto l’accertamento negativo del credito che l’azienda aveva preannunciato di vantare nei loro confronti, a titolo di riversamento del percepito.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente le domande, escludendo il credito ma confermando le sanzioni disciplinari. La Corte d’Appello, riuniti i processi, ha accolto gli appelli dell’azienda e respinto quelli dei lavoratori. I dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi quattro motivi la Corte rileva la inammissibilità comune. La denuncia cumulativa di diverse tipologie di vizi non consente di isolare le singole censure e di comprendere l’effettiva consistenza della critica mossa alla sentenza impugnata. I ricorrenti riconoscono che i fatti sono pacifici e che la questione di diritto riguarda l’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte d’Appello ha constatato che i ricorrenti non avevano documentato le spese sostenute e che avevano ricevuto una somma a forfait per ogni giornata di attività svolta. Pur in assenza di documentazione, il giudice di merito ha valutato la possibilità di qualificare quelle somme come rimborso delle spese, giungendo a una motivata risposta negativa: le somme non erano differenziate secondo parametri orientati alla spesa sostenuta da ciascuno, ma secondo la diversa attività degli operatori, assumendo connotazione remunerativa.

Non si ravvisa contraddittorietà palese né assenza di motivazione, mentre non si comprende quali sarebbero i «più fatti decisivi» omessi. La Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite n. 8053/2014 sul sindacato di legittimità sulla motivazione. Quanto alla violazione di legge, la Corte d’Appello ha offerto una lettura non meramente testuale della norma, escludendo che le somme fossero quantificate al ristoro delle spese.

Anche il quinto motivo è inammissibile: la contraddizione denunciata, ravvisabile nella sentenza di primo grado, è stata superata dall’accoglimento degli appelli. La Corte territoriale non ha affermato che la sanzione può applicarsi in difetto di colpevolezza, ma ha accertato in fatto la colpa dei ricorrenti, non richiedendo la colpa la consapevolezza del carattere retributivo del compenso, bastando la possibilità di dubitare con l’ordinaria diligenza della gratuità della prestazione.

Il sesto motivo è inammissibile perché fondato su un documento che non corrisponde a quello depositato: la lettera prodotta non è un’autorizzazione all’attività di volontariato, ma un richiamo dell’azienda al divieto di svolgere qualsivoglia altra attività e all’invito a presentare domanda di autorizzazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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